Mansioni superiori categoria D: ricorso inammissibile se chiede riesame del merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15307 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo grado di merito. L’accertamento sullo svolgimento di mansioni superiori e sulla riconducibilità delle stesse al livello contrattuale superiore costituisce valutazione riservata al giudice del merito, censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione nei limiti dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ. L’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 non consente di superare la declaratoria contrattuale invocando una pretesa sovrapponibilità delle relazioni organizzative ed esterne dei livelli C e D.
Il Fatto
Il dipendente di un ente locale, inquadrato nella categoria C del CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali, ha chiesto il riconoscimento dello svolgimento di mansioni riconducibili alla categoria D1 nel periodo indicato. Il Tribunale di Frosinone aveva accolto la domanda e condannato il Comune al pagamento delle differenze retributive.
La Corte di Appello di Roma ha riformato la decisione, escludendo lo svolgimento di mansioni di livello D. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 e dell’Allegato A al CCNL del 31.3.1999, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. L’ente ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente sosteneva che l’attività di istruttoria delle pratiche fosse connaturata anche al ruolo del personale di categoria D, richiamata in uno dei profili lavorativi previsti dal CCNL e dal mansionario dell’ente. Addebitava alla Corte territoriale l’erronea interpretazione del CCNL di comparto come integrato dal Regolamento dell’ente, deducendo che l’incarico di responsabile del procedimento sarebbe stato assegnato a un funzionario di categoria D ove disponibile in organico.
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, perché sollecita un giudizio di merito attraverso la rilettura dei documenti allegati e della prova testimoniale. Dalla sentenza impugnata risulta che il dipendente non assumeva determinazioni ulteriori rispetto a quelle proprie del responsabile del procedimento, che gli atti concessori o autorizzativi erano sottoscritti dal responsabile del servizio e che il ricorrente firmava congiuntamente solo ove necessario un titolo per permesso di costruire, certificato di agibilità o ordinanza di demolizione.
Secondo il consolidato orientamento della Corte, è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione o di omesso esame circa un fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, richiamando in tal senso Sezioni Unite n. 34476 del 27 dicembre 2019 e Cass. n. 8758 del 14 aprile 2017.
La Corte ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata non coglie il decisum: il giudice d’appello non ha affatto ritenuto che la presenza in organico di un responsabile di categoria D e titolare di posizione organizzativa escluda per gli altri dipendenti lo svolgimento di attività altrettanto qualificanti.
Quanto alla pretesa sovrapponibilità delle declaratorie dei livelli C e D, la Corte ha osservato che il livello C richiede relazioni organizzative interne “anche” di natura negoziale, mentre il livello D prevede in via esclusiva relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa e solo relazioni esterne di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Il ricorso non si confronta con le statuizioni sull’insussistenza di direttive e controlli eccedenti il normale coordinamento del responsabile del procedimento. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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