Iscrizione alla Gestione Separata per il professionista iscritto all’albo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19565 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi alla cassa categoriale e verso questa versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico, privo di attitudine a costituire una posizione previdenziale, sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS. Ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione, rileva solo il versamento contributivo suscettibile di dare luogo, in capo al lavoratore autonomo, ad una correlata prestazione previdenziale. Il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della gestione separata non si pone in termini di alternatività ma di complementarità. La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 opera come norma di chiusura del sistema, in attuazione del principio di universalità delle tutele assicurative.
Il Fatto
Un ingegnere, assegnista di ricerca universitario e libero professionista iscritto all’albo, impugna l’avviso di addebito dell’INPS per l’iscrizione d’ufficio alla gestione separata e per l’obbligo contributivo relativo al 2008 e al 2009, contestando le successive richieste di pagamento.
Il tribunale accoglie la tesi del professionista e dispone la cancellazione del suo nominativo dalla gestione separata. La Corte d’appello riforma parzialmente la pronuncia: accerta l’obbligo di iscrizione, ma accoglie l’eccezione di prescrizione per le annualità 2008 e 2009, confermando la pretesa dell’istituto per il periodo successivo al 2010. Il professionista ricorre in Cassazione con sette motivi, illustrati in memoria; l’INPS resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama il principio già affermato con la sentenza n. 30344/2017: l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione dall’obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale. Il contributo integrativo versato dagli iscritti all’albo in funzione solidaristica non soddisfa tale requisito.
I primi sette motivi sono esaminati unitariamente perché diretti a contestare l’obbligo di iscrizione. La Corte li ritiene infondati sulla base di un orientamento consolidato, ribadito dalla recente ordinanza n. 179/2025, che conferma la tenuta del principio anche in fattispecie analoghe.
Quanto alla dedotta estraneità della professione soggetta a iscrizione all’albo, il Collegio osserva che la delega di cui all’art. 2, comma 25, l. n. 335/1995 non ha escluso, ma definito, il perimetro della tutela previdenziale, da assicurare anche a coloro per i quali non è possibile procedere a forme autonome di gestione. Da qui la disciplina del comma 26, come interpretata autenticamente dall’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011.
La Corte esclude la violazione del principio di esclusività e unicità del regime previdenziale: la gestione separata ha natura residuale e il rapporto tra i due sistemi è di complementarità, come affermato anche dalla Corte cost. n. 104/2022, che ha riconosciuto alla norma di interpretazione autentica il valore di norma di chiusura del sistema. Non si ravvisa neppure la dedotta “sovranità” della cassa professionale, in presenza di norme di rango primario e secondario che precludono l’iscrizione alla cassa a chi sia iscritto a forme di previdenza obbligatoria per rapporto di lavoro subordinato.
Quanto alla prescrizione, l’istituto non ha proposto doglianze incidentali sulle annualità 2008 e 2009 e la questione non è devoluta alla Corte. Resta fermo il diritto dell’INPS di esigere i contributi per il periodo successivo al 2010. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al pagamento del doppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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