Mansioni superiori enti pubblici non economici rileva declaratoria CCNL (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17511 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al riconoscimento delle mansioni superiori nel comparto degli enti pubblici non economici deve essere verificato non solo alla stregua della declaratoria del CCNL 1998/2001, ma anche della nuova classificazione introdotta dal CCNL 2006/2009, applicabile per il periodo successivo al 1° ottobre 2007. In tale assetto contrattuale tutte le mansioni comprese nella medesima area sono considerate professionalmente equivalenti e costituisce esercizio di mansioni superiori solo lo svolgimento di attività proprie dell’area immediatamente superiore. È pertanto illegittima la sentenza che ometta di esaminare le mansioni svolte dopo l’entrata in vigore del nuovo contratto alla luce delle relative declaratorie. L’indennità di ente, in quanto compenso fisso e ricorrente previsto dalla contrattazione collettiva, rientra invece a pieno titolo nel trattamento economico dovuto in caso di demansionamento in senso ascendente e integra le differenze retributive.

Il Fatto

Una dipendente dell’INPS, inquadrata in area B, ha agito in giudizio per vedersi riconosciute le mansioni superiori di area C svolte dal novembre 2002 al dicembre 2011, con conseguente condanna dell’ente al pagamento delle relative differenze retributive. Il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda. La Corte di Appello, respingendo l’appello principale dell’ente e accogliendo quello incidentale della lavoratrice, ha riconosciuto il diritto al trattamento economico dell’area superiore, compresa l’indennità di ente, che il primo giudice aveva negato. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, incentrati rispettivamente sul mancato esame della contrattazione sopravvenuta e sull’indebita inclusione dell’indennità di ente.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è accolto. La Corte osserva che il periodo controverso attraversa la vigenza del CCNL del 16 febbraio 1999, del CCNL 2002/2005 e, per il tempo successivo al 1° ottobre 2007, del CCNL 2006/2009. La sentenza impugnata ha condotto il giudizio trifasico solo rispetto alla prima contrattazione, omettendo di considerare l’evoluzione negoziale intervenuta.

I giudici di legittimità richiamano il principio già affermato in Cass. n. 27395 del 2019 e ribadito in Cass. n. 29624 del 2019, Cass. n. 11000 del 2023 e Cass. n. 21788 del 2023. Nella vigenza del CCNL 1998/2001 l’area C presuppone la competenza a svolgere tutte le fasi del processo produttivo, con assunzione di responsabilità, mentre l’area B esegue singole fasi entro direttive di massima e procedure predeterminate.

Con il CCNL del 1° ottobre 2007 il sistema è mutato: la declaratoria dell’area C valorizza il presidio di importanti e diversi processi e la capacità di assumerne la responsabilità di risultato, ma tutte le mansioni interne alla medesima area sono considerate equivalenti. Costituisce quindi mansioni superiori solo l’esercizio di attività dell’area immediatamente successiva (Cass. n. 21485 del 2020).

La Corte chiarisce inoltre, richiamando l’art. 7, comma 1, del CCNL 2006/2009 e l’art. 2, comma 2, che il nuovo inquadramento decorre automaticamente dal giorno successivo alla stipulazione del contratto, senza necessità di preventiva istituzione dei profili professionali.

Il secondo motivo è invece rigettato. L’indennità di ente, introdotta dall’art. 26 del CCNL 9 ottobre 2003, ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente e viene corrisposta per dodici mensilità. Essa costituisce dunque componente stabile del trattamento economico e non può essere esclusa dal differenziale per mansioni superiori. Il richiamo a Cass. n. 157 del 2018 è giudicato non pertinente, riguardando ipotesi di contratto di formazione e lavoro.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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