Appalto endoaziendale: necessaria la verifica in concreto del potere direttivo del committente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1605 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto endoaziendale, la liceità della fattispecie non dipende dalla esplicitazione, nel contratto, delle esigenze aziendali soddisfatte, che possono desumersi dal suo contenuto, ma dalla verifica in concreto delle modalità di svolgimento del rapporto. Occorre accertare se le disposizioni impartite dal committente al personale dell’appaltatore siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, perché inerenti alle concrete modalità della prestazione, ovvero siano rivolte al solo risultato dell’opera o del servizio, che può formare oggetto di un genuino contratto di appalto. La natura endoaziendale dell’appalto giustifica la predeterminazione delle modalità tecniche di esecuzione e l’esercizio del controllo del committente sulla qualità del servizio, senza che ciò comporti di per sé la somministrazione irregolare.
Il Fatto
I ricorrenti, dipendenti formali di una società affidataria con contratti a tempo indeterminato, erano addetti al servizio di assistenza clienti commissionato dalla committente ad altra società, a sua volta subappaltante. Sostenendo di essere stati coordinati, organizzati e gestiti dalla committente con i suoi dipendenti, hanno adito il Tribunale per ottenere la declaratoria di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della committente o, in subordine, dell’appaltatrice, in conseguenza della violazione degli artt. 20 e 21 d.lgs. n. 276/2003.
Con separato ricorso hanno poi dedotto l’illegittimità dell’interruzione fattuale delle prestazioni, avvenuta in via di mero fatto, chiedendo il ripristino del rapporto. Il Tribunale ha rigettato entrambe le domande. La Corte d’Appello, previa riunione, ha confermato le decisioni di primo grado. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo sulla violazione dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003. La norma non impone l’indicazione delle esigenze aziendali soddisfatte con l’appalto, che possono desumersi dal contenuto del contratto, nel caso di specie rappresentato dal servizio commissionato e subappaltato. Sul punto il Collegio rinvia, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., alle identiche conclusioni di una precedente pronuncia resa in identica fattispecie.
Quanto al secondo motivo, concernente l’onere probatorio, la Corte lo dichiara inammissibile. Ricorda che nel giudizio di legittimità la violazione dell’art. 2697 cod. civ. può essere fatta valere solo se i giudici di appello abbiano posto l’onere a carico della parte non onerata, secondo la distinzione tra fatti costitutivi e fatti impeditivi, modificativi ed estintivi. Tale vizio non ricorre, avendo la Corte territoriale fondato la decisione su elementi comunque acquisiti.
Il terzo motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. L’appalto è espressamente previsto dall’art. 29 cit. e la qualificazione come endoaziendale sta solo a significare che l’opera o il servizio devono essere realizzati nell’ambito organizzativo dell’azienda e del connesso ciclo produttivo. Resta ferma la qualificazione come appalto qualora ricorrano gli elementi distintivi rispetto alla somministrazione di manodopera. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non spiegando i ricorrenti la conseguenza pregiudizievole dell’errore di diritto, e per il tentativo di sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, riservata al giudice del merito.
Nel merito la Corte conferma il criterio discretivo. Per integrare un appalto fittizio non basta che il personale del committente impartisca disposizioni agli ausiliari dell’appaltatore, occorrendo verificare se esse siano riconducibili al potere direttivo o al solo risultato delle prestazioni. La fornitura del know-how, l’uso del software, la formazione con verifica dei risultati e la supervisione dei reclami sono conseguenze della natura endoaziendale dell’appalto e non ne comportano di per sé l’illiceità. Il potere disciplinare e la predisposizione dell’orario restano in capo alla datrice di lavoro formale.
Nota della Redazione
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