Motivazione apparente e prova testimoniale irrilevante nel giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 17510 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione della sentenza è configurabile, ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., solo quando la motivazione manchi integralmente come parte del documento ovvero risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire di individuarne la ratio decidendi. Resta esclusa ogni verifica sulla sufficienza della motivazione rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie, dovendo i vizi emergere dal testo del provvedimento. La censura che denunci l’omesso esame di una prova testimoniale è inammissibile per difetto di rilevanza quando la circostanza che se ne vorrebbe dimostrare non incida sul fondamento della decisione, restando la prova superflua rispetto al thema decidendum.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio il proprio difensore per ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto d’opera professionale, con condanna del professionista al risarcimento dei danni. Il giudice di primo grado aveva rigettato le domande; la Corte d’appello di Trieste, con sentenza depositata il 23.02.2021, aveva confermato la decisione rilevando che l’attore non aveva offerto alcuna dimostrazione dell’inadempimento né del nesso di causalità con i danni asseritamente subiti.

Avverso la sentenza d’appello il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: il primo per omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme in tema di prova; il secondo per difetto di motivazione. Il professionista e la compagnia assicurativa, chiamata in giudizio a fini di manleva, resistevano con distinti controricorsi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente censurava il rigetto dell’istanza di ammissione della prova testimoniale volta a comprovare la conclusione del contratto d’opera professionale. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di rilevanza, osservando che il giudice d’appello, indipendentemente dalla dimostrazione dell’avvenuta conclusione del contratto, aveva escluso che l’attore avesse provato l’inadempimento della controparte e il conseguente danno.

Il Collegio ha valorizzato il comportamento concludente del ricorrente, che aveva continuato ad avvalersi dell’attività professionale del difensore per anni dopo il preteso inadempimento. Ne derivava che l’eventuale dimostrazione per via testimoniale della conclusione del contratto non avrebbe assunto alcuna incidenza sulla decisione.

Con il secondo motivo il ricorrente denunciava una motivazione meramente apparente o insufficiente e illogica. La Corte ha ricordato come il difetto di motivazione rilevi, alternativamente, quando la stessa manchi integralmente come parte del documento ovvero quando, pur formalmente presente, risulti articolata in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi, perché intessuta di argomentazioni logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili.

Il Collegio ha ribadito, richiamando un proprio precedente, che i vizi devono emergere dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un’indagine sulla sufficienza della motivazione rispetto alle risultanze probatorie. Nel caso concreto la motivazione della corte territoriale è risultata non solo esistente, ma anche articolata in modo da consentire di ricostruirne agevolmente il percorso logico, avendo il giudice d’appello dato conto in termini lineari dei contenuti delle prove esaminate e del relativo grado di attendibilità.

Su tali premesse la Corte ha pronunciato il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al rimborso delle spese in favore di ciascun controricorrente e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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