Mansioni superiori dirigenziali e difetto di giurisdizione per incarichi anteriori al 30.06.1998 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23368 del 16.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di retribuzioni per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori nel pubblico impiego, il succedersi di incarichi autonomi e riferiti a unità operative diverse configura distinti inadempimenti contrattuali, che non possono essere unificati in un unico illecito. Ne deriva che, ove l’asserito inadempimento si esaurisca anteriormente al 30.06.1998, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 69, co. 7, del d. lgs. n. 165 del 2001. Inoltre, la natura dirigenziale o meno dell’ufficio di preposizione non è un fatto storico, ma un giudizio che discende dagli atti organizzativi; essa non può quindi formarsi per non contestazione, poiché questa copre solo i fatti storici e non l’assetto giuridico che da essi deriva.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente di una ASL, ha agito per l’accertamento del diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali tra il 1996 e il 2008, pur essendo inquadrato come funzionario di categoria D e poi nel livello DS.
Il Tribunale aveva accolto la domanda. La Corte d’Appello di Bari, in riforma, ha rigettato il ricorso, ravvisando il difetto di giurisdizione per il periodo 1996-1997 e, nel merito, l’assenza di un posto di qualifica dirigenziale presso l’unità operativa cui il dipendente era stato preposto. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 69, co. 7, del d. lgs. n. 165 del 2001, sostenendo che l’inadempimento fosse unitario e continuativo dal 1996 al 2006. La Corte ritiene il motivo infondato: il primo incarico, cessato il 29.05.1997, era delimitato nella durata e riferito a posizioni diverse dai successivi, senza alcun collegamento con essi.
Non può quindi parlarsi di inadempimento unitario, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 3183 del 2012. Ciascun incarico, per la sua autonomia e la diversità delle unità di adibizione, integra un autonomo illecito contrattuale e distinte situazioni giuridiche soggettive. Esauritasi la pretesa anteriormente al 30.06.1998, per quel periodo sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, come affermato dalle Sezioni Unite n. 25264 del 2006.
Il secondo motivo censura l’uso del principio di non contestazione. La Corte chiarisce che esso riguarda solo i fatti storici, non l’assetto giuridico che ne deriva: in una causa su mansioni superiori, il fatto storico è lo svolgimento di attività come preposto a un certo ufficio, mentre la natura dirigenziale di esso è oggetto di un giudizio fondato sugli atti organizzativi necessari. Il relativo accertamento costituisce quindi un fatto costitutivo della domanda, non soggetto a preclusioni.
Quanto all’assetto organizzativo, il regolamento applicato prevedeva “Aree” con preposto un dirigente, articolate in “Unità”. Tale lettura è coerente con gli artt. 14 e 15 della legge regionale Puglia n. 36 del 1994, che riferiscono la posizione dirigenziale alle “Strutture” e non alle “Unità operative”. Manca inoltre un atto aziendale che individuasse in quelle unità strutture semplici o complesse ai sensi dell’art. 3, co. 1-bis del d. lgs. n. 502 del 1992.
Il terzo motivo sostiene che, per l’art. 27 del CCNL di area, l’incarico poteva essere anche di tipo professionale. La Corte replica che il conferimento di un incarico professionale dirigenziale presuppone pur sempre una qualificazione dell’ente datore di lavoro, non la mera affermazione della parte. Il quarto motivo, sul criterio trifasico, è infondato perché l’esclusione di una posizione dirigenziale rende irrilevante il riferimento alla categoria DS, essendo il ricorrente già inquadrato in essa. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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