Giudicato sulla base di calcolo delle differenze retributive in forma generica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23369 del 16.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che pronunci in forma generica la condanna al pagamento delle differenze retributive non preclude la successiva determinazione del quantum debeatur, ma può già definire, in via parimenti generica e preclusiva, alcuni profili della base di calcolo del diritto riconosciuto. Una volta formato il giudicato, il profilo relativo alla quantificazione per importi diversi dai minimi tabellari non è più riesaminabile quando la parte, nel giudizio definito, avrebbe dovuto provvedere a tempestiva e specifica allegazione dei maggiori importi percepiti, nonché alla relativa prova. L’assetto giuridico astratto del calcolo delle differenze resta assorbito dall’intervenuto giudicato, che tra le parti impone di attribuire gli importi nella misura riconosciuta dalla decisione preclusiva.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da un’azienda regionale per l’emergenza sanitaria avverso la sentenza del Tribunale di Roma con cui era stata respinta l’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore per la quantificazione delle differenze retributive tra l’inquadramento in categoria BS e quello in categoria superiore C, riconosciute in forma generica da un precedente statuito passato in giudicato.
La Corte territoriale richiamava un proprio precedente su caso identico, in cui si era ritenuto formato il giudicato sulla spettanza delle differenze tra i livelli iniziali delle due categorie, sul presupposto che, per far valere importi diversi dai tabellari iniziali, la società avrebbe dovuto svolgere tempestiva e specifica allegazione e prova. Avverso la decisione la società ha proposto ricorso per cassazione; il lavoratore è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda su quattro motivi, esaminati congiuntamente. Il primo denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., degli artt. 278 e 324 c.p.c., sostenendo che la sentenza generica non creava preclusione sul calcolo del quantum debeatur. Il secondo deduce violazione degli artt. 112, 342 e 352 c.p.c. e omessa pronuncia su un motivo di appello. Il terzo contesta la violazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, oltre che dell’art. 28 del CCNL 7 aprile 1999. Il quarto lamenta l’omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.
La Corte disattende tutte le censure in ragione del giudicato rilevato dalla Corte territoriale e sostanzialmente non contrastato dal ricorso. Anche il primo motivo, pur richiamando l’art. 2909 c.c., non affronta i profili decisivi. Il giudicato è del resto evidenziato proprio in base a quanto di esso è riportato nel ricorso stesso.
La sentenza dirimente ha confermato la condanna generica al pagamento delle differenze retributive e ha espressamente affermato che l’eventuale percezione di importi diversi dai minimi tabellari avrebbe dovuto essere oggetto di tempestiva e specifica allegazione e di prova da parte della società. Tale affermazione è trascritta sia nella sentenza impugnata sia nel ricorso.
È vero che la pronuncia originaria era generica. Tuttavia essa si è espressa anche nel senso dell’infondatezza della quantificazione per importi diversi dai minimi tabellari, negandone la possibilità per difetto di prova: questo profilo non può più essere riesaminato, al di là dell’assetto giuridico astratto. Il tema non è dunque la natura di condanna generica della sentenza, perché ciò non esclude che, ferma tale natura, la pronuncia possa già definire alcuni profili della base di calcolo, in via parimenti generica ma preclusiva rispetto a ricostruzioni successive diverse.
Le ragioni esposte sono assorbenti rispetto a quanto argomentato nei motivi, con conseguente rigetto dell’impugnazione. Nulla sulle spese, essendo il lavoratore rimasto intimato.
Nota della Redazione
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