Enunciazione nel decreto ingiuntivo e imposta di registro richiede menzione elementi costitutivi (Cass. civ. Sez. V n. 15314 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la mera enunciazione in un atto soggetto a registrazione in caso d’uso di altro atto a sua volta registrabile non integra di per sé l’ipotesi di uso ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986, ma ne comporta comunque l’assoggettamento ad imposta a norma del successivo art. 22. Perché l’enunciazione sia configurabile occorre che nell’atto registrato vi sia espresso richiamo al negozio posto in essere, scritto o verbale, con specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi idonei a identificarne natura e contenuto, sì che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a sé stante. La tassazione non opera quando nell’atto siano menzionate circostanze dalle quali possa solo dedursi l’esistenza del rapporto non denunciato. In tema di atti giudiziari, l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza o del decreto ingiuntivo, purché i riferimenti lo rendano agevolmente individuabile.
Il Fatto
La contribuente ha impugnato l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate in relazione a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Monza. Ha dedotto l’illegittimità della doppia imposizione, perché le fatture poste a fondamento del decreto erano già state assoggettate a i.v.a., e la carenza di motivazione dell’atto impositivo.
Il ricorso è stato accolto in primo grado. In appello la sentenza è stata riformata: il giudice di merito ha ritenuto che, quando sia enunciato che le fatture derivano da operazioni di fornitura di merci soggette a i.v.a., da registrare in caso di uso ai sensi degli artt. 22 e 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, anche tale enunciazione debba essere tassata. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’Agenzia ha eccepito la tardività del ricorso e ne ha chiesto comunque il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione di rito. La ricorrente è stata rimessa in termini ai sensi dell’art. 155 cod. proc. civ.: le circostanze allegate, non contestate e confermate dalla documentazione sulla notificazione, hanno determinato la decadenza per causa non imputabile. Il primo procedimento di notificazione, tempestivamente avviato e immediatamente rinnovato, non si è concluso per la chiusura al pubblico degli uffici dell’Agenzia destinataria durante l’emergenza sanitaria del 2020. Non è necessaria la concessione di un termine per rinnovare la notifica, essendosi il secondo procedimento concluso positivamente e essendosi costituita la controricorrente.
Sul primo motivo, relativo all’imposta di registro sul rapporto sottostante al decreto ingiuntivo, la Corte richiama il principio secondo cui la mera enunciazione di un atto soggetto a registrazione in caso d’uso in altro atto registrato, pur non configurando di per sé l’uso, ne comporta l’assoggettamento a imposta a prescindere dall’uso, ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986 (Cass., Sez. V, n. 2684 del 2024).
Il Collegio precisa però che, per configurarsi l’enunciazione, è necessario che nell’atto sottoposto a registrazione vi sia espresso richiamo al negozio, con specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi che ne identificano natura e contenuto, così che esso potrebbe essere registrato come atto a sé stante. La tassazione non può quindi operare se le circostanze menzionate consentano solo di dedurre l’esistenza del rapporto non denunciato: occorre che siano idonee di per sé, senza ricorso a elementi esterni all’atto, a dare certezza del rapporto giuridico.
Nel caso concreto il giudice di merito ha accertato l’avvenuta enunciazione, precisando che dal decreto ingiuntivo risulta che le fatture derivano da un rapporto di fornitura di merci i cui elementi sono specificati. L’accertamento di fatto non è rivedibile in sede di legittimità e sul punto non è stata formulata doglianza riconducibile all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il motivo è quindi rigettato.
Il secondo motivo, formulato ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è riqualificato ai sensi del n. 4, poiché denuncia l’omessa motivazione della sentenza d’appello sull’accoglimento implicito del motivo relativo alla motivazione dell’atto impositivo. La Corte ribadisce che il ricorso che denunci motivazione apparente o omessa non può essere accolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere, secondo i principi di economia e ragionevole durata del processo (Cass., Sez. L., n. 6145 del 2019). In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazione è assolto con l’indicazione della data e del numero del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell’atto, purché i riferimenti lo rendano agevolmente individuabile e conoscibile senza complessa attività di ricerca (Cass., Sez. V, n. 11283 del 2022). Il ricorso è rigettato, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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