Mansioni superiori DSGA, prescrizione in costanza di rapporto e indennità decrescente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 28898 del 01.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pubblico impiego contrattualizzato la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, anche quando su un rapporto stabile a tempo indeterminato si innestino incarichi temporanei di svolgimento di mansioni superiori. La previsione dei commi 44 e 45 dell’art. 1 della legge n. 228/2012 è disposizione speciale che deroga alla riserva in favore della contrattazione collettiva: ai fini della quantificazione dell’indennità di funzioni superiori dovuta al dipendente incaricato delle funzioni di DSGA si computa l’intero trattamento goduto dall’assistente, posizione economica inclusa, e l’indennità è pari al differenziale rispetto al trattamento del direttore di prima assunzione, destinato a ridursi con l’anzianità e ad azzerarsi. L’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 esclude il diritto all’inquadramento automatico nel livello superiore per l’esercizio di fatto di mansioni superiori.

Il Fatto

Le ricorrenti, assistenti amministrativi in servizio presso un ufficio scolastico provinciale, hanno svolto per più anni le mansioni di direttore dei servizi generali e amministrativi in virtù di incarichi temporanei. Hanno domandato il riconoscimento giuridico ed economico di tali funzioni, contestando il calcolo dell’indennità di funzioni superiori operato dall’amministrazione, che aveva decurtato l’importo dell’elemento di seconda posizione economica previsto dall’art. 62 del CCNL 29.11.2007.

Il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda; la Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 2 novembre 2023, in parziale riforma, ha dichiarato prescritti i crediti relativi all’anno scolastico 2014/2015 e ha rigettato la domanda per i periodi restanti. Le lavoratrici hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi; resiste il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo contesta il termine di prescrizione, sostenendo che esso decorra solo dalla cessazione del rapporto, trattandosi di differenze retributive che si rinnovano giorno per giorno. La Corte lo dichiara manifestamente infondato: nel pubblico impiego la prescrizione decorre sempre in costanza di rapporto, tanto più in presenza di rapporti a tempo indeterminato e stabili, sui quali si innestano incarichi temporanei di svolgimento delle diverse mansioni di DSGA.

Il secondo motivo è inammissibile. Investe una domanda — la condanna al pagamento della posizione economica asseritamente non corrisposta — su cui la Corte territoriale non ha pronunciato, essendosi limitata a statuire sul criterio di computo dell’indennità di funzioni superiori. Manca nel ricorso la denuncia dell’omessa pronunzia, e le Sezioni Unite hanno da tempo affermato che in tal caso deve farsi univoco riferimento alla nullità della sentenza impugnata per omissione, restando inammissibile il gravame che argomenti solo sulla violazione di legge o sul vizio motivazionale.

Il terzo motivo è infondato. La Corte ricostruisce il quadro: i commi 44 e 45 dell’art. 1 della legge n. 228/2012 introducono una disposizione speciale rispetto alla disciplina del d.lgs. n. 165/2001, derogando alla riserva in favore della contrattazione collettiva in materia retributiva. I CCNL del comparto scuola avevano quantificato l’indennità di funzioni superiori in misura pari al differenziale dei livelli iniziali di inquadramento. La norma sopravvenuta lascia immutato il minuendo, ma valorizza come sottraendo l’intero trattamento goduto dall’assistente, posizione economica inclusa.

Ne deriva che l’indennità differenziale si riduce man mano che cresce l’anzianità del dipendente e può azzerarsi del tutto quando la sostituzione sia affidata a un assistente con oltre 21 anni di servizio. La Corte richiama la Corte Cost. n. 108/2016 e la Corte Cost. n. 71/2021, che hanno escluso il contrasto con l’art. 36 Cost., ritenendo non irragionevole una retribuzione aggiuntiva decrescente per il dipendente più anziano, già remunerato per la maggiore esperienza. L’indennità va corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo, comprendendo stipendio tabellare per fascia di anzianità, posizione economica e indennità aggiuntiva. L’inquadramento nel livello superiore resta escluso dall’art. 52 d.lgs. n. 165/2001. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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