Mansioni superiori dell’educatore senza titolo e insindacabile rilievo del CCNL (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21224 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il d.m. n. 520 del 1998, adottato ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, individua la sola figura professionale dell’educatore professionale e non disciplina le distinte qualifiche previste dai contratti collettivi di settore, tra cui quella dell’educatore senza titolo specifico, mantenuta ad esaurimento. Ne consegue che il giudice di merito non può negare il riconoscimento delle mansioni superiori sul rilievo del mancato possesso del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione, quando tale titolo non sia richiesto dalla declaratoria contrattuale della qualifica invocata. Ai fini della tutela dell’art. 2103 c.c. l’unica condizione da verificare è che l’assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, effettiva e continuativa, assumendo il lavoratore la responsabilità e l’autonomia proprie della qualifica superiore; irrilevante è che tale qualifica sia contrattualmente qualificata come ad esaurimento. Il giudice che rigetti la domanda esaminando una qualifica diversa da quella dedotta incorre, altresì, nel vizio di ultrapetizione.

Il Fatto

La lavoratrice, assunta come assistente socio-sanitaria presso una fondazione, agiva in giudizio per ottenere il corretto inquadramento corrispondente alle mansioni superiori di educatore svolte sin dall’assunzione, oltre alle relative differenze retributive. Il Tribunale accoglieva la domanda, riconoscendo il diritto all’inquadramento nel quinto livello del c.c.n.l. di settore e condannando la datrice al pagamento delle somme richieste.

La Corte d’Appello, in accoglimento dell’impugnazione della fondazione, rigettava la domanda sulla ragione decisiva del mancato possesso, da parte della lavoratrice, del titolo di studio abilitante di educatore professionale richiesto dal d.m. n. 520 del 1998. Avverso tale pronuncia la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi e li ritiene fondati. Il primo attiene all’erronea applicazione del d.m. n. 520 del 1998, entrato in vigore dopo l’assunzione della ricorrente e ritenuto dalla Corte territoriale applicabile anche alla qualifica di educatore senza titolo.

Il Collegio ricostruisce l’ambito oggettivo del regolamento: esso dà attuazione all’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992 e individua, secondo la propria premessa, le figure professionali delle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, definendo all’art. 1 la sola figura dell’educatore professionale e all’art. 2 il relativo titolo abilitante. Restano estranee a tale disciplina le ulteriori figure professionali previste dai contratti collettivi di settore, tra cui quella dell’educatore senza titolo specifico.

La persistenza di quest’ultima qualifica, pur configurata ad esaurimento, è confermata dai c.c.n.l. successivi, che la prevedono in posizione differenziata rispetto all’educatore professionale e rinviano al decreto ministeriale per requisiti e attribuzioni solo con riguardo alla seconda. Ha quindi errato la Corte d’Appello nel negare le mansioni superiori sul presupposto di un titolo di studio che la declaratoria contrattuale della qualifica richiesta non esigeva.

Sul piano sostanziale la Corte ribadisce che, agli effetti dell’art. 2103 c.c., l’inquadramento va operato confrontando le mansioni contrattualmente previste con quelle in concreto espletate. L’esercizio effettivo, pieno e continuativo di funzioni ascrivibili a una qualifica superiore produce l’adeguamento della struttura formale alle esigenze dell’organizzazione, a nulla rilevando che la qualifica sia qualificata come ad esaurimento. La tutela presuppone la vacanza e non la mera assenza del posto, oltre alla continuità dell’assegnazione.

Il secondo motivo è del pari fondato. La Corte censura il vizio di ultrapetizione: il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione, esamina una domanda di riconoscimento delle mansioni di educatore professionale mai proposta, omettendo di pronunciarsi su quella effettivamente dedotta, relativa alla figura di educatore senza titolo. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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