Conciliazione in cassazione e cessazione della materia del contendere (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31368 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La definizione conciliativa della lite, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comporta la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti alla regolamentazione data alla controversia dalla sentenza impugnata. Questa resta travolta e caducata, con la conseguenza che va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso discende dalla sopravvenuta carenza di oggetto del giudizio di legittimità, essendo la lite ormai integralmente regolata dall’accordo delle parti. La compensazione integrale delle spese segue la definizione concordata del rapporto.
Il Fatto
Una giornalista aveva agito in giudizio nei confronti di una collega con funzioni di caporedattore e della società datrice di lavoro, chiedendo l’accertamento di un comportamento illecito verificatosi in occasione di un episodio e di alcune note di redazione, con conseguente condanna al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda e la Corte d’Appello di Roma aveva confermato la pronuncia, respingendo l’appello. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, mentre la collega e la società hanno resistito con controricorso. Prima dell’udienza di discussione le parti hanno depositato un verbale di conciliazione giudiziale, nel quale la ricorrente ha rinunciato a proseguire il giudizio di legittimità e le parti hanno concordemente chiesto la cessazione della materia del contendere, con spese compensate.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che la lite è stata definita in via conciliativa dopo la proposizione del ricorso per cassazione. L’accordo raggiunto dalle parti ha sostituito il nuovo assetto di interessi pattuito alla regolamentazione della controversia contenuta nella sentenza impugnata.
La sentenza di appello resta così travolta e caducata dalla nuova disciplina concordata del rapporto. Non residua, pertanto, alcun interesse a una decisione di merito sul ricorso, poiché l’oggetto del giudizio di legittimità è venuto meno per effetto dell’assetto negoziale sopravvenuto.
Da ciò deriva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere tra tutte le parti. La Corte provvede anche sulle spese, che liquida integralmente compensate, in coerenza con la definizione concordata della lite.
Nota della Redazione
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