Mansioni superiori e poteri officiosi del giudice del lavoro in appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15308 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro il giudice d’appello può ammettere il deposito di atti non prodotti tempestivamente, anche in prossimità dell’udienza di discussione, qualora li ritenga indispensabili per la decisione, ricorrendo ai poteri officiosi di cui all’art. 437 cod. proc. civ., che contemperano il principio dispositivo con quello della ricerca della verità. È pertanto infondata la censura di nullità della sentenza per violazione degli artt. 437, comma secondo, e 345, comma terzo, cod. proc. civ. fondata sull’asserita tardività di quella produzione documentale. È invece inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione o di omesso esame circa un fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. Spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti allegati dalla controparte.

Il Fatto

Un dipendente a tempo indeterminato di un ente locale, inquadrato in categoria D con profilo di istruttore direttivo e ufficiale di polizia municipale, ha agito per ottenere l’accertamento del diritto al pagamento delle differenze retributive per le mansioni superiori svolte in due distinti periodi compresi tra il 2014 e il 2015. Il lavoratore ha dedotto di avere presieduto commissioni di gara, assunto la responsabilità delle procedure di appalto, sottoscritto contratti, adottato atti di gestione finanziaria e del personale, rilasciato autorizzazioni e concessioni, e di avere svolto funzioni dirigenziali per il corpo di polizia municipale per oltre un anno.

Il Tribunale di Bari ha rigettato le domande. La Corte di Appello di Bari ha respinto l’appello principale del lavoratore e accolto l’appello incidentale dell’ente, condannando il ricorrente alle spese del primo grado. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’ente ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 437, comma secondo, e 345, comma terzo, cod. proc. civ., lamentando che la Corte territoriale avesse disatteso l’eccezione di inammissibilità di una delibera commissariale, ritenuta decisiva, depositata non con l’atto di costituzione in appello ma in prossimità dell’udienza di discussione. Il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., censurava la violazione delle medesime norme processuali e degli artt. 50, 107, 109 e 110 d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, contestando la qualificazione dirigenziale della posizione apicale del corpo di polizia municipale.

La Corte ha trattato congiuntamente le censure, per ragioni logiche, dichiarandole inammissibili. Quanto al profilo processuale, ha richiamato il principio per cui, nel rito del lavoro, il giudice può ammettere il deposito di atti non prodotti tempestivamente quando li ritenga indispensabili per la decisione, anche in grado di appello, ricorrendo ai poteri officiosi di cui all’art. 437 cod. proc. civ., secondo l’insegnamento di Cass. n. 22907/2024 e della giurisprudenza ivi richiamata. La sentenza impugnata risulta pertanto conforme a tale orientamento.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che esso sollecita un giudizio di merito attraverso la valorizzazione del principio di non contestazione e la rilettura di documenti, alcuni dei quali nemmeno menzionati dalla sentenza impugnata. Ha ricordato che spetta al giudice del merito apprezzare l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti allegati dalla controparte, secondo Cass. n. 3680/2019 e Cass. n. 27490/2019, ed è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente vizio di legge, miri a una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, secondo Cass. Sez. Un. n. 34476 del 2019 e Cass. n. 8758 del 2017.

La Corte ha inoltre osservato che la censura non si confronta con la seconda ratio decidendi, secondo cui non era emersa la prova dell’effettivo espletamento di mansioni dirigenziali con carattere prevalente, avendo il lavoratore svolto funzioni di responsabile in turnazione con altri colleghi di pari qualifica. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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