Servizio trasfusionale e maggiorazione del 20%: nessun diritto retributivo senza fonte collettiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2897 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Lo svolgimento di attività sanitaria nel servizio pubblico trasfusionale non comporta di per sé il riconoscimento del diritto degli addetti alla suddivisione tra loro delle maggiorazioni sul fatturato che enti esterni, anche privati, corrispondano all’Azienda Sanitaria per il funzionamento generale della struttura e per le consulenze tecnico-scientifiche: tali profili attengono esclusivamente ai rapporti economici tra le entità convenzionate. I diritti retributivi dei dipendenti pubblici restano regolati, in assenza di riconoscimenti legislativi e di competenza regionale, solo dalla contrattazione collettiva, cui rinvia il d.lgs. n. 165 del 2001, ferma restando l’eventuale disciplina propria dell’attività svolta in regime di c.d. intramoenia.
Il Fatto
Un gruppo di dipendenti di una Azienda Sanitaria Locale, addetti tra il 2008 e il 2016 al Centro Trasfusionale, agiva in giudizio per ottenere la ripartizione pro quota del contributo pari al 20% del fatturato che le case di cura private, prive di propri servizi, corrispondevano all’Azienda in forza della c.d. convenzione-tipo allegata al DM 1.9.1995. I lavoratori fondavano la pretesa su una Delibera di Giunta Regionale del 2001 e su una nota assessorile che qualificavano quella quota come valorizzazione della maggiore attività svolta dal personale del centro.
Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello confermava la decisione, rilevando che la Delibera riguardava l’attività libero-professionale intramuraria e non quella istituzionale, che l’art. 12 della convenzione-tipo regolava solo i rapporti tra struttura pubblica e struttura privata e che la Regione era priva di competenza a disciplinare il trattamento economico dei dipendenti pubblici.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione esamina congiuntamente i due motivi di ricorso, incentrati rispettivamente sulla violazione della normativa di settore e sulla pretesa competenza regionale in materia, e li dichiara infondati, dando continuità a un indirizzo già affermato nelle recenti pronunce della medesima Sezione.
Quanto al primo motivo, la Corte evidenzia innanzitutto che la Delibera del 2001, in quanto atto non normativo, è soggetta ai canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e seguenti, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito: la diversa interpretazione proposta dai ricorrenti è pertanto inammissibile in sede di legittimità, non risultando dedotta la violazione di specifici canoni legali di interpretazione.
Nel merito, la Corte osserva che l’art. 12 della convenzione-tipo, nel prevedere un contributo del 20% del fatturato, lo destina alle spese di funzionamento generale della struttura trasfusionale e non direttamente alla remunerazione dei lavoratori: perché la somma incassata possa essere attribuita ai dipendenti occorre una successiva contrattazione collettiva che ne regoli misure e modalità, poiché il trattamento economico dei pubblici impiegati non può essere incrementato da un atto amministrativo né da una scelta unilaterale del datore di lavoro pubblico, secondo il disposto degli artt. 24 e 45 d.lgs. n. 165 del 2001.
La Corte esclude altresì che la normativa primaria — legge n. 107 del 1990 e legge n. 219 del 2005 — riconosca alcun diritto speciale di remunerazione ai sanitari addetti ai servizi trasfusionali per il solo fatto di svolgere quelle attività, né la nota dell’Assessore, chiaramente incapace di incidere su diritti retributivi, può valere a fondare la pretesa.
Quanto al secondo motivo, la Corte afferma che gli atti amministrativi regionali non sono abilitati a riconoscere emolumenti ai dipendenti pubblici delle Aziende sanitarie: la competenza regionale attiene al solo piano organizzativo e sanitario, mentre la disciplina dei rapporti di pubblico impiego rientra nell’ambito dell’ordinamento civile, di competenza statale esclusiva, ed è rimessa alla contrattazione collettiva. Il ricorso è pertanto rigettato con compensazione delle spese, giustificata dalla novità della questione.
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Nota della Redazione
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