Inammissibile il motivo che contesta la valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23758 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa. Diversamente, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. La violazione della regola di riparto dell’onere della prova, ex art. 2697 c.c., viene in rilievo nelle sole fattispecie in cui il giudice di merito, in assenza della prova del fatto controverso, applichi la regola di giudizio basata sull’onere, individuando come soccombente la parte onerata.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva rigettato il ricorso della società di riscossione, confermando l’accertamento del giudice delegato in ordine all’intervenuta estinzione per prescrizione dei crediti vantati dall’istituto previdenziale. Il giudice di merito aveva escluso la riconducibilità della documentazione prodotta — relativa alla notifica di alcuni atti — agli avvisi di addebito insinuati, ritenendo così non provata l’interruzione della prescrizione.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione l’istituto previdenziale, con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2935 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. La società di riscossione e il fallimento sono rimasti intimati.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo, l’istituto ricorrente lamentava l’erroneo accertamento del Tribunale in ordine alla mancata prova della riconducibilità degli atti di notifica prodotti (del 26 e 27 aprile 2015) agli avvisi di addebito relativi alle pretese creditorie oggetto di causa. A sostegno, deduceva di aver depositato in giudizio ulteriore documentazione cartacea che avrebbe attestato l’avvenuta notificazione a mezzo PEC di tali atti, non considerata dal Tribunale.
La Corte ha preliminarmente rilevato che il decreto impugnato aveva dato atto della produzione delle notifiche PEC di due avvisi di intimazione, ma ne aveva comunque escluso la riconducibilità agli avvisi di addebito in contestazione, poiché i file prodotti richiamavano un numero identificativo non riconducibile al numero degli avvisi stessi.
La censura, pur denunciando formalmente la violazione di legge, non individuava alcuna errata interpretazione delle norme richiamate o del loro ambito applicativo. Essa si concentrava, in realtà, sull’affermazione che gli elementi di prova forniti non proverebbero la notifica degli atti interruttivi, investendo così direttamente la valutazione delle risultanze di causa e l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.
La Corte ha inoltre escluso la configurabilità di una violazione della regola di riparto dell’onere probatorio, richiamando il principio per cui tale violazione ricorre solo nell’ipotesi in cui il giudice di merito, in assenza della prova del fatto controverso, applichi la regola di giudizio basata sull’onere della prova. Nel caso di specie, tale presupposto non era stato invocato, essendo stata dedotta la mera erroneità dell’accertamento istruttorio.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con conferma della regola per cui la censura della valutazione delle prove non può essere veicolata attraverso il vizio di violazione di legge.
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Nota della Redazione
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