Mansioni superiori: onere di allegazione e limiti del giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17520 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di omesso esame di un fatto decisivo o di mancanza di motivazione, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. Nel rito del lavoro, il mancato esercizio dei poteri ufficiosi ex art. 421 cod. proc. civ. non è censurabile se la parte non abbia investito il giudice di una specifica richiesta, indicando anche i relativi mezzi istruttori. L’incapacità a testimoniare ex art. 246 cod. proc. civ. non è rilevabile d’ufficio e la nullità della prova, di carattere relativo, deve essere eccepita subito dopo l’assunzione, a pena di sanatoria.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di un ente previdenziale pubblico, aveva convenuto in giudizio il datore di lavoro per accertare lo svolgimento, a partire dal 31.12.2003, di mansioni superiori riconducibili all’Area B, posizione economica B2 o in subordine B1 del CCNL, e per ottenere la condanna al pagamento delle relative differenze retributive. Sia il Tribunale sia la Corte di Appello di Napoli avevano respinto le domande.

I giudici di merito avevano escluso che le mansioni svolte, consistenti in mero inserimento dati nel sistema informatico senza margini di discrezionalità, fossero riconducibili al livello rivendicato, superiore all’Area A nella quale il lavoratore era inquadrato. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, illustrati da memoria; l’ente è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente il primo e il quarto motivo, che addebitano al giudice di appello l’errata valutazione della documentazione e l’errata interpretazione delle declaratorie contrattuali. Le censure, osserva il Collegio, si dilungano in argomentazioni prive di specifica attinenza al decisum e sovrappongono elementi di fatto ed elementi di diritto, senza precisare sotto quale profilo il CCNL sarebbe stato male applicato.

Richiamando le Sezioni Unite n. 18607/2023, la Corte ribadisce che il ricorrente ha l’onere di indicare puntualmente, a pena di inammissibilità, le norme asseritamente violate e l’esatto capo della pronuncia impugnata, prospettando criticamente una valutazione comparativa tra opposte soluzioni. La prima censura, in particolare, tende a contestare l’accertamento in fatto tramite la rilettura di note e circolari dell’ente.

Il secondo motivo è inammissibile perché la mancata considerazione di risultanze processuali non rientra nel paradigma dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., che riguarda l’omesso esame di un fatto storico avente carattere decisivo. Il terzo motivo sollecita una rilettura dell’istruttoria testimoniale e difetta di autosufficienza: non riporta né localizza gli atti e non dimostra che l’incapacità dei testi fosse stata tempestivamente eccepita.

Quanto all’art. 246 cod. proc. civ., le Sezioni Unite n. 9456/2023 hanno affermato che l’incapacità a testimoniare non è rilevabile d’ufficio e che la nullità della prova, di carattere relativo, deve essere eccepita subito dopo l’assunzione, restando altrimenti sanata ex art. 157, comma 2, cod. proc. civ. Il quinto motivo è inammissibile perché non riporta le istanze istruttorie e non dimostra che il giudice sia stato sollecitato all’esercizio dei poteri ufficiosi. Il sesto motivo è infondato, avendo la Corte territoriale applicato la regola della soccombenza. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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