Inammissibile il ricorso per vizio di motivazione dopo la riforma del 2012 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5420 del 01.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione. Il sindacato di legittimità resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., ravvisabile solo in caso di mancanza della motivazione, motivazione apparente, manifesta ed irriducibile contraddittorietà o motivazione perplessa od incomprensibile, al di fuori delle quali il vizio è deducibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo. Il travisamento della prova non è più denunciabile, a fortiori in caso di doppia conforme. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato.

Il Fatto

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato ingiungeva a una ex insegnante presso un Conservatorio il pagamento di poco più di euro 25.000 per differenze retributive ritenute indebite, corrisposte durante il rapporto di lavoro. Seguiva cartella di pagamento notificata dalla società di riscossione per un importo superiore.

Impugnati entrambi i provvedimenti e riuniti i ricorsi, il Tribunale di Foggia dichiarava inammissibile l’opposizione a cartella e, nel merito, riteneva prescritti solo alcuni importi, applicando il termine decennale decorrente dalla data in cui l’Amministrazione aveva manifestato la volontà di recuperare le somme. La Corte d’appello di Bari rigettava i gravami, confermando la decisione di primo grado. La lavoratrice proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico motivo; il Ministero resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La ricorrente deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale valutato le obiezioni sulla mancanza di contenuto giustificativo dell’indebito nei decreti posti a fondamento del recupero. La Corte ha rilevato plurimi profili di inammissibilità.

In primo luogo, dopo la novella del 2012, il sindacato sulla motivazione è circoscritto alla sola violazione del minimo costituzionale, che si converte in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dà luogo a nullità della sentenza. Al di fuori di tali ipotesi, il vizio è deducibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, che abbia formato oggetto di discussione e appaia determinante per una diversa soluzione della controversia. Nel caso concreto l’iter logico della pronuncia impugnata è risultato chiaro e idoneo a spiegare le ragioni della decisione.

In secondo luogo, la Corte ha ribadito che le censure di omessa valutazione di un fatto decisivo incontrano il limite della doppia conforme su questioni di fatto. Il travisamento della prova, che presuppone un errore di percezione o ricezione della prova, non è più deducibile dopo la novella: a maggior ragione se ne deve escludere la denunciabilità in presenza di due pronunce conformi.

Infine, l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio contestato se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Nel merito, la Corte territoriale aveva esaminato le doglianze sulla genericità dei decreti e, con un adeguato accertamento di fatto, aveva ritenuto che essi contenessero il titolo legittimante il recupero.

Quanto al ricorso incidentale, con cui il Ministero contestava il riconoscimento della propria legittimazione passiva, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse, atteso il rigetto delle censure del ricorso principale relative all’asserita infondatezza della pretesa creditoria, che supera ogni altra questione. Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con compensazione delle spese per reciproca soccombenza. La Corte ha escluso la responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. e ha dato atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore solo a carico della ricorrente principale, escluso per le Amministrazioni dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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