Revocazione per errore di fatto, non di giudizio, in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 17519 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non sono suscettibili di revocazione le sentenze della Corte di Cassazione quando il ricorso deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione degli atti sottoposti al controllo della Corte stessa. Tale errore, per il modo in cui si prospetta, si risolve in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali e integra un errore di giudizio, non un errore percettivo. Ne consegue che il ricorso per revocazione è inammissibile, non potendo convertirsi in una nuova e non consentita rivalutazione del merito della lite già esaminata nei gradi di merito e nel giudizio di legittimità.
Il Fatto
Una società ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso una decisione della Commissione Tributaria Regionale. La Corte, con una precedente ordinanza, aveva rigettato quel ricorso. Avverso tale provvedimento la società propone ora ricorso per revocazione, articolato in due motivi, sostenendo che la Corte era incorsa in un errore nella percezione degli atti del giudizio di legittimità e che aveva omesso di esaminare un motivo di ricorso.
Il Comune destinatario del rapporto tributario è rimasto intimato, senza costituirsi. La questione che giunge all’esame della Corte è dunque se gli errori dedotti integrino la fattispecie revocatoria invocata o costituiscano piuttosto censure di natura valutativa.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché con i due motivi — esaminati congiuntamente — la ricorrente prospetta un errore che attiene alla valutazione degli atti processuali, non un errore di fatto. La doglianza si incentra sul presupposto argomentativo del rigetto di un precedente motivo e sul preteso omesso esame di un ulteriore motivo: in entrambi i casi si censura il modo in cui la Corte ha inteso e valutato il contenuto degli atti e delle difese.
Il principio richiamato è consolidato: non sono suscettibili di revocazione le sentenze della Cassazione allorché si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte. Sez. I n. 5326 del 21/02/2023 — e le altre conformi — chiarisce che un simile errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio.
La Corte ha poi verificato il contenuto dell’ordinanza impugnata per escludere che essa sia incorsa in una svista percettiva. L’ordinanza non aveva affermato l’esistenza di un lotto unico nel periodo di imposta contestato, ma aveva considerato i valori dei singoli mappali, il valore attribuibile al lotto unico dopo l’unificazione e la non comparabilità dei due valori. La Corte, dunque, aveva respinto il motivo all’esito di una valutazione, e non di una mancata percezione degli atti.
Il ricorso per revocazione finisce così per risolversi in una riedizione in quarto grado di aspetti valutativi già vagliati nel merito e in legittimità. Trattandosi, per di più, di aspetto controverso e discusso dalle parti, resta fuori dalla previsione dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Anche il secondo profilo — la dedotta diversità dei valori dei terreni per lo stesso anno di imposta — non è decisivo: la ricorrente non prospetta la decisività revocatoria né indica, con il necessario difetto di autosufficienza, quale motivo di cassazione sarebbe stato pretermesso, risultando invece che l’ordinanza aveva rappresentato e analizzato tutti i motivi.
Quanto alle spese, l’assenza della parte intimata ne esclude la condanna. La Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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