Mansioni superiori e indennità di ente: spetta come differenza retributiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17518 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità di ente prevista dall’art. 26 del CCNL 2002/2005 per il personale degli enti pubblici non economici, per il suo carattere di generalità e di natura fissa e ricorrente, costituisce componente del trattamento economico e rientra tra le differenze retributive spettanti al dipendente che abbia svolto mansioni superiori. Non osta al carattere fisso e continuativo che l’elemento retributivo sia attribuito in relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni, anche se queste possano in futuro venire meno. La censura con cui si lamenta la mancata considerazione di un presupposto in fatto non risultante dalla sentenza impugnata, e non dedotto nei gradi di merito con indicazione degli atti in cui la questione era stata proposta, è inammissibile per novità e per difetto di autosufficienza.

Il Fatto

I lavoratori, dipendenti dell’INPS inquadrati nell’area B, hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori proprie dell’area C, qualifica funzionale C1, con conseguente condanna dell’Istituto al pagamento delle relative differenze di retribuzione, compresa l’indennità di ente. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte di Appello di Venezia ha rigettato il gravame dell’INPS, confermando l’accertamento.

L’Istituto ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria. I lavoratori hanno resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del CCNL 2002/2005, dell’art. 6 dell’Accordo quadro del 22.10.2001 e dell’art. 24 del CCNL 1998/2001. L’INPS sosteneva che l’indennità di ente, alimentata dal fondo dei trattamenti accessori, non potrebbe essere inclusa nelle differenze stipendiali dovute per le mansioni superiori, spettando in tal caso solo la differenza dello stipendio tabellare e dell’indennità integrativa speciale.

La Corte ha respinto la censura, in continuità con il precedente Cass. n. 33135/2019, richiamato ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.. L’indennità di ente, introdotta dall’art. 26 del CCNL sottoscritto il 9.10.2003, ha per espressa previsione contrattuale carattere di generalità e natura fissa e ricorrente, ed è corrisposta per dodici mensilità. Costituisce dunque un compenso fisso e continuativo nell’erogazione.

Il Collegio ha richiamato il principio già affermato secondo cui non osta al carattere fisso e continuativo che l’elemento retributivo sia attribuito in relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni, anche se le medesime e la relativa indennità possano in futuro venire meno; non è invece fisso e continuativo il compenso collegato a eventi specifici di durata predeterminata o condizionato al raggiungimento di risultati e quindi intrinsecamente incerto. La sentenza impugnata, che ha qualificato l’indennità come componente del trattamento economico, è risultata conforme a tali principi.

Il secondo motivo lamentava la mancata considerazione delle diverse decorrenze iniziali dei rapporti di lavoro, comprese tra il 2002 e il 2010, e la conseguente necessità di confrontare le mansioni con le declaratorie di due distinti contratti collettivi succedutisi nel tempo. La Corte lo ha dichiarato inammissibile. La censura introduceva un presupposto in fatto non risultante dalla sentenza impugnata e, poiché implicava un accertamento di fatto, il ricorrente avrebbe dovuto denunciare l’omessa pronuncia indicando, nel rispetto del principio di autosufficienza, in quale atto del giudizio di merito la questione era stata già dedotta. Nel caso concreto, il ricorso non indicava per ciascun lavoratore la decorrenza iniziale e finale dello svolgimento delle mansioni superiori e non trascriveva né localizzava gli atti introduttivi dei gradi di merito.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

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