Mantenimento non pagato: si procede anche senza querela (Corte cost. n. 96/2026)
Con la sentenza n. 96 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’articolo 570-bis del codice penale, che punisce chi non versa l’assegno stabilito dal giudice dopo la separazione o il divorzio. Resta quindi ferma la regola per cui questo reato si persegue d’ufficio: il processo penale parte e prosegue anche se la persona offesa non presenta querela o la ritira.
Cosa prevede la norma. L’articolo 570-bis punisce il coniuge che non rispetta gli obblighi economici fissati dal giudice in caso di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. La procedibilità d’ufficio significa che l’azione penale spetta al pubblico ministero, indipendentemente dalla volontà di chi doveva ricevere il denaro. Nei reati procedibili a querela, invece, senza la richiesta della vittima non si procede, e il ritiro della querela chiude il processo.
Il caso. Davanti al Tribunale di Varese era imputato un uomo che non aveva versato l’assegno mensile di mille euro, stabilito in sede di separazione come contributo al mantenimento della moglie. La moglie aveva poi rimesso la querela. Trattandosi però di reato procedibile d’ufficio, quel ritiro non poteva fermare il procedimento.
Il dubbio del giudice. Il tribunale ha sollevato la questione in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, chiedendo che il reato fosse perseguibile solo su querela. Ha confrontato la norma con altri reati, tra cui il furto tra coniugi separati e la mancata esecuzione di un provvedimento del giudice prevista dall’articolo 388 del codice penale, che è perseguibile a querela. Ha aggiunto che la querela favorirebbe accordi tra le parti e pagamenti tardivi, e che una pena inflitta quando la vittima non vuole più punire viene percepita come ingiusta, in contrasto con la funzione rieducativa della pena.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha ricordato che la scelta del regime di procedibilità spetta al legislatore e può essere censurata solo entro i limiti della manifesta irragionevolezza, perché presuppone bilanciamenti di interessi delicati e spesso assai complessi. Ha precisato che quel regime non dipende necessariamente dalla maggiore o minore gravità del reato: reati puniti più severamente possono essere perseguibili a querela senza che ciò renda irragionevole la scelta opposta per altre fattispecie. Il confronto con il furto non regge perché i due reati proteggono beni diversi: l’articolo 570-bis tutela l’assistenza familiare, il furto il patrimonio.
Il punto centrale. La Corte ha dato peso al contesto familiare. Nei rapporti di famiglia la persona offesa può essere strutturalmente esposta al rischio di subire pressioni dall’autore del reato o da altri familiari. Quelle condizioni di vulnerabilità possono incidere sulla scelta di presentare la querela o di ritirarla. La procedibilità d’ufficio sottrae quindi la vittima a questa pressione. Quanto all’argomento degli accordi tra le parti, la Corte lo ha giudicato ambivalente, perché anche la procedibilità d’ufficio può spingere chi non ha pagato a mettersi in regola. Ha infine escluso che la percezione soggettiva della pena come ingiusta, dovuta al venir meno della volontà punitiva della vittima, rilevi ai fini della finalità rieducativa.
Cosa cambia in pratica. Non cambia nulla rispetto a oggi, ma il quadro è confermato in modo netto. Chi ha diritto all’assegno non deve presentare querela: è sufficiente che la notizia del mancato pagamento arrivi all’autorità giudiziaria. Allo stesso tempo, chi ha denunciato non può poi fermare il processo ritirando la querela, e chi non paga non può contare su un ripensamento dell’ex coniuge per evitare il giudizio penale. La Corte ha comunque osservato che il sistema dei reati in materia di rapporti familiari resta frammentario e disarmonico, e che il suo superamento spetta al legislatore.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/96