Particolare tenuità del fatto e valutazione dei precedenti penali (Cass. pen. n. 13580/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice che riconosca la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., deve verificare tutti i presupposti previsti dalla norma, ivi inclusa la condizione ostativa costituita dalla commissione di più reati della stessa indole, anche quando l’imputato non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. La pluralità di reati della stessa indole non è di per sé ostativa al riconoscimento della particolare tenuità, ma impone al giudice una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che tenga conto delle specifiche circostanze del caso e della complessiva offensività della condotta. Il vincolo della continuazione, da solo, non equivale a una dichiarazione di abitualità a delinquere, né determina automaticamente l’esclusione del beneficio. L’accertamento dei presupposti di cui all’art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione di merito, che deve essere congruamente motivata in relazione a tutti gli elementi, sia positivi che negativi, indicati dalla disposizione.
Il Fatto
Il Tribunale di Rimini ha assolto l’imputato dal reato di truffa, riconoscendo la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. Il giudice aveva preliminarmente escluso che l’imputato fosse stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, e aveva ritenuto insussistenti modalità o finalità particolarmente abiette o gravi nella perpetrazione del reato, motivando la decisione sulla base dell’esiguità del danno e delle modalità della condotta.
Avverso tale sentenza, il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che il giudice aveva omesso di valutare la potenziale ostatività al riconoscimento del beneficio derivante dalla commissione di più reati della stessa indole, circostanza che avrebbe dovuto essere considerata ai sensi del quarto comma dell’art. 131-bis cod. pen., il quale equipara, ai fini ostativi, la dichiarazione di abitualità a delinquere alla commissione di più reati della stessa indole.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha osservato che il giudice di merito, nel verificare le condizioni per l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., aveva effettuato una valutazione incompleta, poiché aveva considerato unicamente l’assenza della dichiarazione di abitualità a delinquere, senza esaminare l’eventuale sussistenza della commissione di più reati della stessa indole, che costituisce un autonomo e distinto presupposto ostativo previsto dalla norma. La Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite (sent. Ubaldi), secondo cui la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa al riconoscimento della particolare tenuità, ma richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta da parte del giudice di merito.
La Corte ha quindi ritenuto che il giudice, nel caso di specie, avesse omesso di compiere tale valutazione, limitandosi a escludere l’abitualità in senso tecnico senza considerare la specifica disposizione del quarto comma dell’art. 131-bis cod. pen. Poiché si tratta di una valutazione di merito che implica l’immersione nel fatto e la considerazione delle specifiche circostanze del caso, attività preclusa al giudice di legittimità, la Corte ha disposto l’annullamento con rinvio al Tribunale di Rimini, affinché proceda a una nuova e completa valutazione dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità, conformandosi ai principi enunciati. Ha altresì dichiarato irrevocabile, ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., l’affermazione di responsabilità, che non era stata oggetto di specifica censura.
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