Stranieri disabili: iscrizione gratuita al Servizio sanitario (Corte cost. n. 97/2026)
Lo straniero che aveva un permesso di soggiorno per lavoro o per motivi familiari e se lo è visto convertire in permesso per residenza elettiva dopo il riconoscimento della pensione di inabilità civile conserva il diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 97 del 2026, leggendo in questo senso l’articolo 34, comma 1, del testo unico sull’immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998).
La regola. L’articolo 34, comma 1, elenca gli stranieri che devono essere iscritti al Servizio sanitario nazionale gratuitamente, alle stesse condizioni dei cittadini italiani: chi lavora, chi è iscritto alle liste di collocamento, chi ha un permesso per lavoro, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per cure mediche, oltre ad altre ipotesi e ai minori non accompagnati. Chi resta fuori dall’elenco può iscriversi solo in modo volontario, pagando un contributo che, per il comma 3, non può essere inferiore a 2.000 euro all’anno.
Il caso. Due cittadini stranieri, uno egiziano e uno pakistano, avevano un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In seguito è stata riconosciuta loro l’invalidità civile totale e permanente con handicap grave, insieme alla pensione di inabilità. Proprio per effetto della pensione il permesso è stato convertito in permesso per residenza elettiva. Si sono rivolti al Tribunale di Milano, giudice del lavoro, contro la Regione Lombardia e il Ministero della salute: erano privi di mezzi, ma per restare assistiti avrebbero dovuto versare 2.000 euro all’anno.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale ha ritenuto che l’elenco fosse chiuso e che il permesso per residenza elettiva non vi rientrasse. Ha quindi sollevato questione di legittimità costituzionale, richiamando gli articoli 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 13 della Carta sociale europea e agli articoli 4 e 25 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Ha indicato tre disparità: rispetto agli stranieri che mantengono il permesso per lavoro, per famiglia o per cure mediche; rispetto agli stranieri irregolari e privi di mezzi, ai quali le cure essenziali restano garantite; rispetto ai cittadini italiani con la sola pensione di inabilità, esentati dal contributo.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha condiviso la sostanza del problema. Se la norma escludesse davvero queste persone, il diritto all’assistenza gratuita si perderebbe nel momento in cui, per la disabilità sopravvenuta, si è diventati più vulnerabili, e per un risultato simile non esiste una ragione giustificatrice. La pensione di inabilità, ha ricordato, serve proprio a chi per l’invalidità non è in grado di procurarsi i mezzi per vivere.
Ha però escluso che quel silenzio sia una scelta consapevole del legislatore. Nel 1998, quando l’articolo 34 fu scritto, il permesso per residenza elettiva legato alla pensione di inabilità e il meccanismo della conversione non esistevano: sono stati introdotti nel 2004, modificando il regolamento di attuazione. È dunque una lacuna prodotta dall’evoluzione successiva delle regole.
La soluzione. La Corte ha allora dato dell’articolo 34, comma 1, un’interpretazione conforme alla Costituzione: il riferimento ai permessi per lavoro e per motivi familiari comprende anche chi era titolare di quegli stessi permessi e li ha poi visti convertire in residenza elettiva per il riconoscimento della pensione di inabilità civile. Le questioni sono state perciò dichiarate non fondate nei sensi indicati in motivazione, e quelle subordinate sul contributo minimo sono rimaste assorbite.
Cosa cambia in pratica. La disposizione non è stata annullata: resta in vigore, ma va letta come ha indicato la Corte. Chi ha visto convertire il permesso per lavoro o per motivi familiari in residenza elettiva a seguito della pensione di inabilità civile ha diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale e non deve versare il contributo per l’iscrizione volontaria. La lettura indicata orienta i giudici che decidono casi analoghi e le amministrazioni che applicano la disciplina. Non riguarda invece chi ha il permesso per residenza elettiva per ragioni diverse da questa conversione.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/97