Massimale pensionabile ENPALS applicabile alla quota B per i lavoratori dello spettacolo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9530 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31.12.1995, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31.12.1992, deve essere presa in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, la sola parte delle retribuzioni giornaliere non eccedente il limite fissato dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997. Tale limite non è stato abrogato espressamente dai successivi interventi legislativi, né è incompatibile con l’art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997. La fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile è coessenziale alla disciplina del settore, componendo i diversi interessi di rilievo costituzionale. Sul piano processuale, qualora l’impugnazione sia motivata in ordine anche a uno solo degli elementi della sequenza fatto-norma-effetto, la cognizione si riapre sull’intera statuizione, con esclusione del giudicato parziale.

Il Fatto

La vicenda riguarda una lavoratrice dello spettacolo alla quale l’INPS aveva liquidato la pensione e il successivo supplemento a carico della gestione ex ENPALS applicando il massimale pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971. La lavoratrice aveva chiesto la riliquidazione della prestazione senza l’applicazione di quel limite, ottenendo l’accoglimento della domanda in primo grado.

La Corte d’appello di Roma aveva confermato la decisione, ritenendo che il massimale non operasse per la quota B della pensione. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura. La controricorrente ha resistito, sostenendo in via preliminare il passaggio in giudicato parziale della statuizione di primo grado.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto l’eccezione di giudicato parziale. Il giudicato si forma solo su una statuizione che ricolleghi a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto giuridico. L’impugnazione motivata anche in ordine a uno solo degli elementi della sequenza riapre quindi la cognizione sull’intera statuizione, come affermato da Cass. nn. 24783 del 2018, 10769 del 2019 e 28565 del 2022.

Nel merito, il primo motivo è fondato. Nella determinazione della quota B della pensione, relativa alle anzianità maturate dopo il 31.12.1992 dai lavoratori iscritti al Fondo in data anteriore al 31.12.1995, non va considerata, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, la parte eccedente il limite fissato dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997.

Tale limite non è stato abrogato espressamente dai successivi interventi legislativi, né è incompatibile con l’art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997. La fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile è coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti quanto a entità delle prestazioni e condizioni di accesso rispetto alla generalità dei lavoratori assicurati presso l’INPS, secondo l’indirizzo di Cass. nn. 36056, 37043 e 38016 del 2022, 870, 1775, 18216 e 24555 del 2023.

I dubbi di legittimità costituzionale prospettati dalla controricorrente sono già stati scrutinati negativamente da Cass. nn. 18201 del 2023 e 29608 del 2024. Fondato è anche il secondo motivo: il ricorso in appello dell’INPS aveva specificamente censurato l’assunto del giudice di primo grado secondo cui la decadenza di cui all’art. 38, d.l. n. 98/2011 si applicasse solo alle prestazioni con decorrenza successiva all’entrata in vigore della norma, e la consequenziale condanna dell’ente alle differenze sulla quota A e sulla quota B dal luglio 2011.

Il ricorso è conclusivamente accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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