Sussiste l’aggravante della pubblica fede per l’auto lasciata aperta (Cass. pen. Sez. V n. 28887 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di furto di autovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile al pubblico, sussiste la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. anche quando il veicolo non sia stato chiuso e il proprietario non abbia portato con sé le chiavi di accensione. La “necessità” di cui alla norma deve essere rapportata all’esposizione del bene e non già alla mancata adozione di cautele da parte del proprietario per impedirne la sottrazione. La trascuratezza del proprietario, pertanto, non esclude l’aggravante, che presuppone l’oggettiva necessità di lasciare il veicolo nel luogo di parcheggio. L’aggravante di cui alla prima ipotesi dell’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. (cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici) non è invece configurabile per un’autovettura privata parcheggiata in un’area esterna accessibile al pubblico, di pertinenza di un edificio scolastico, difettando il collegamento oggettivo della res con la funzione pubblica. Ai fini della validità della querela non sono richieste formule sacramentali, essendo sufficiente l’inequivoca manifestazione della volontà di procedere penalmente.
Il Fatto
Il Tribunale di Bologna dichiarava l’imputato responsabile di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625, n. 7, cod. pen., e di guida senza patente ex art. 116 cod. strada, per la sottrazione di un’autovettura parcheggiata nel cortile di una scuola, lasciata aperta dalla persona offesa con le chiavi riposte nel vano portaoggetti. La Corte di appello di Bologna confermava la sentenza, ritenendo la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen. nella diversa ipotesi delle cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici. Il ricorrente censurava la decisione, deducendo l’errore della Corte territoriale nell’identificazione dell’ipotesi aggravata e l’insussistenza dell’aggravante della pubblica fede, nonché vizi motivazionali in ordine alla recidiva per la guida senza patente.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha rilevato un errore nella motivazione della Corte di appello, la quale aveva erroneamente ritenuto che il Tribunale avesse applicato l’aggravante delle cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, laddove la sentenza di primo grado aveva fatto espresso riferimento all’esposizione della cosa alla pubblica fede. Tale errore, tuttavia, non determina l’annullamento, poiché il motivo di gravame risulta infondato nel merito, essendo corretta la qualificazione operata dal giudice di primo grado.
Quanto all’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, la Corte ha dato continuità all’orientamento maggioritario, richiamando Sez. 5, n. 2364 del 2024, Sez. 5, n. 2555 del 2017 e Sez. 5, n. 22194 del 2017, secondo cui la “necessità” di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. non attiene alla mancata adozione di cautele da parte del proprietario. La trascuratezza del proprietario nel lasciare il veicolo aperto e con le chiavi nel vano portaoggetti non esclude l’aggravante, in quanto l’ordinamento esige il rispetto della proprietà altrui a prescindere dalla diligenza del titolare.
In relazione alla diversa ipotesi delle cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, valorizzata dalla Corte di appello, la Cassazione ne ha escluso la configurabilità nel caso di specie, pur riconoscendone l’ampia interpretazione giurisprudenziale. Il collegamento richiesto dalla norma deve riguardare la res e la sua collocazione nell’ambiente in cui si esplica la funzione pubblica, non la qualità soggettiva del proprietario. Un’autovettura privata parcheggiata in un’area esterna accessibile al pubblico non presenta un collegamento oggettivo con il servizio pubblico, sicché l’aggravante risulterebbe estesa in violazione del principio di tassatività e del divieto di interpretazione estensiva in malam partem.
Con riferimento alla guida senza patente, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza, evidenziando che la recidiva nel biennio può essere provata anche mediante un minimo di prova, come la comunicazione di notizia di reato e l’annotazione nel verbale di contestazione, non contraddetta da elementi contrari.
Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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