MBO computabile nel TFR se erogato con carattere non occasionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14242 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il secondo comma dell’art. 2120 cod. civ., nel testo modificato dalla legge n. 297 del 1982, accoglie un criterio omnicomprensivo della base di calcolo del trattamento di fine rapporto, escludendo solo gli emolumenti erogati a titolo occasionale. Sono tali soltanto i compensi collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite, non quelli riferiti a eventi connessi al rapporto di lavoro o alla particolare organizzazione dell’impresa. Ne consegue che l’emolumento legato al sistema incentivante MBO, pur subordinato al raggiungimento di obiettivi e a decisioni aziendali, è computabile qualora risulti erogato, in base a verifica ex post, per un tempo significativo. L’incertezza connaturata al meccanismo premiale non integra di per sé l’occasionalità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di una società autostradale, confermando la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto al computo, nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, delle somme percepite a titolo di MBO negli anni dal 2007 al 2012.
Il giudice di merito ha fondato la decisione sull’accertamento della natura non occasionale dell’emolumento, previsto quale parte variabile della retribuzione e collegato al raggiungimento di obiettivi aziendali, alla permanenza in servizio e al rispetto del codice etico. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 2120 cod. civ.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta la questione della qualificazione delle somme erogate a titolo di compenso incentivante ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto. Il ricorrente sosteneva che l’erogazione fosse subordinata a condizioni concorrenti e eventuali — obiettivi globali di gruppo, approvazione del bilancio, permanenza in servizio, assenza di violazioni del codice etico — tali da connotare il compenso come sporadico e imprevedibile.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui la nozione di retribuzione rilevante ai fini del TFR non richiede più la ripetitività regolare e continua delle prestazioni, dovendosi escludere dal calcolo solo i compensi sporadici ed occasionali: quelli cioè collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite (Cass. n. 15080 del 2008; Cass. n. 18680 del 2014, con i precedenti ivi richiamati).
La Corte sottolinea che la formula legislativa è idonea a comprendere i compensi che presentino carattere di ricorrenza nel tempo, anche se variabili nella cadenza e nella quantità. Per l’inclusione nella base di computo è sufficiente che nel corso del rapporto i compensi siano erogati con frequenza e con carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese.
Su questa base il motivo è dichiarato non fondato. La Corte territoriale ha correttamente verificato ex post l’erogazione dell’emolumento per sei anni consecutivi, legato al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla permanenza in servizio. Tali elementi, rigorosamente connessi allo svolgimento del rapporto, non possono considerarsi connotati da aleatorietà e imprevedibilità. Né rileva che l’ammissione al sistema dipendesse da decisioni aziendali, dovendosi queste presumere conformi a correttezza e buona fede e prive di effetti discriminatori.
Il ricorso è respinto, con condanna della società alla rifusione delle spese di legittimità e raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.