Azione curatore ex art 146 cumula responsabilità sociale e creditori (Cass. civ. Sez. I n. 14243 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall. cumula in sé le azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ., a favore rispettivamente della società e dei creditori sociali. Essa assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia dei soci e dei creditori. La mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale non ne determina la nullità per indeterminatezza: in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, si presume che il curatore abbia inteso esercitarle congiuntamente. Le due azioni conservano distinta identità giuridica, con differenti presupposti di fatto, criteri di determinazione del danno e regime di decorrenza della prescrizione.

Il Fatto

Con atto di citazione il fallimento di una società propose azione di responsabilità ex art. 146 l. fall., artt. 2393 e 2394 cod. civ., nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società fallita, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni per gravi violazioni: falso in bilancio, omessa convocazione dell’assemblea in presenza di perdite rilevanti, creazione di liquidità fuori bilancio e violazione del divieto di contrarre in conflitto di interessi.

Il Tribunale di Salerno rigettò la domanda, anche in accoglimento dell’eccezione di prescrizione. La Corte di appello di Salerno confermò la decisione, qualificando l’azione come azione di responsabilità sociale e non dei creditori sociali, e ritenendo maturato il termine quinquennale di prescrizione. Il fallimento ricorse per cassazione con otto motivi; taluni controricorrenti proposero ricorsi incidentali condizionati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi tre motivi e li accoglie, già sotto il preliminare profilo della denunciata violazione dell’art. 146 l. fall., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. L’accoglimento assorbe le ulteriori censure articolate negli stessi motivi.

La Corte richiama il principio secondo cui l’azione di responsabilità esercitata dal curatore cumula le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ., assumendo contenuto inscindibile: la mancata specificazione del titolo nella domanda fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitarle congiuntamente (Sez. I n. 23452 del 20/09/2019; Cass. n. 19340/2016). Le azioni non perdono la loro originaria identità, rimanendo distinte nei presupposti, nella distribuzione dell’onere della prova, nei criteri di determinazione del danno e nel regime di decorrenza della prescrizione (Sez. I n. 24715 del 04/12/2015; Cass. n. 15955 del 20/09/2012).

Nella specie, le statuizioni impugnate confliggono con tale principio e con lo specifico contenuto della domanda avanzata dalla curatela. È la stessa motivazione della Corte di merito che, nella parte espositiva, ricorda come l’azione fosse stata esperita anche a tutela dei creditori sociali, salvo poi esprimersi in termini perplessi e tautologici. Il Fallimento ricorrente ha dimostrato per tabulas che il contenuto dell’originaria domanda era di diverso tenore: l’impropria appostazione in bilancio di finanziamenti pubblici soggetti a collaudo e la qualificazione delle anticipazioni come riserve disponibili impiegate a copertura delle perdite denunciavano l’insufficienza del patrimonio sociale, nascosta ai creditori.

L’accoglimento dei primi tre motivi assorbe anche l’esame dell’eccezione di inammissibilità del secondo motivo, sollevata dai controricorrenti in ragione delle preclusioni di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. Il quarto e il quinto motivo restano assorbiti; il sesto e il settimo, relativi alla prescrizione dell’azione verso i sindaci, parimenti assorbiti, dovendo la Corte di appello riesaminare integralmente l’eccezione. L’ottavo motivo è inammissibile, perché nel giudizio di legittimità non sono esaminabili le questioni ritenute assorbite dal giudice inferiore (Sez. I n. 19442 del 16/06/2022). Inammissibili anche i ricorsi incidentali condizionati, non giustificati da soccombenza: la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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