Mediazione obbligatoria esclusa per la domanda riconvenzionale del terzo chiamato (Cass. civ. Sez. II n. 5063 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5 d.lgs. n. 28/2010 è condizione di procedibilità del solo atto introduttivo del giudizio e non si applica alle domande riconvenzionali, comprese quelle proposte dal terzo chiamato in causa. Nel giudizio diretto all’accertamento dell’usucapione, il litisconsorzio necessario ricorre esclusivamente quando la pluralità di soggetti si colloca dal lato passivo, non anche quando essa si riscontri dal lato attivo, poiché in tal caso l’azione è diretta a costituire una situazione compatibile con la pretesa che i soggetti non citati potranno far valere in futuro. È ammissibile l’usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella legale anche se la costruzione è abusiva, giacché il difetto del titolo edilizio rileva solo nel rapporto pubblicistico. In tema di usucapione, gli atti interruttivi del possesso sono soltanto quelli tassativamente previsti dal combinato disposto degli artt. 1165 e 2943 c.c., non le diffide o le richieste scritte.

Il Fatto

Il proprietario di una casa a schiena inserita in un edificio trifamiliare convenne in giudizio i confinanti, chiedendo la riduzione in pristino del muro di confine, innalzato e modificato nella conformazione, e il risarcimento del danno da riduzione di visuale e da impossibilità di ampliare l’immobile. Il contraddittorio fu integrato nei confronti della comproprietaria del fondo, coniuge in regime di comunione legale di uno dei convenuti, che propose domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione del diritto a mantenere il muro nella sua conformazione.

Il Tribunale accolse in parte la domanda attorea, condannando al ripristino e negando il risarcimento. La Corte d’Appello di Venezia, in riforma, accolse l’appello principale e ritenne fondata la riconvenzionale di usucapione, sul rilievo che l’innalzamento del muro era stato completato nel 1989, mentre l’azione era stata proposta nel 2013. L’attore originario ricorre per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura l’esclusione della mediazione obbligatoria per la domanda riconvenzionale e il difetto di integrazione del contraddittorio. La Corte ritiene il motivo infondato quanto al primo profilo e inammissibile quanto al secondo. Chi eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l’onere, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., di indicare i litisconsorti necessari e gli atti processuali da cui trarre la prova dei presupposti di fatto: onere non assolto, avendo il ricorrente menzionato non identificati “condomini”.

Sul primo profilo la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 3452 del 07.02.2024: la mediazione obbligatoria è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando il potere del mediatore di valutare tutte le istanze e quello del giudice di esperire il tentativo per l’intero corso del processo. Le Sezioni Unite hanno espressamente esteso tale conclusione anche alla domanda proposta da e contro terzi interventori, volontari o su chiamata.

Il secondo motivo investe la legittimazione della comproprietaria a domandare l’usucapione e la decadenza dei convenuti. La Corte ricorda che, nelle azioni a tutela delle distanze legali, sono litisconsorti necessari tutti i comproprietari del fondo su cui insiste l’opera. Tuttavia, la domanda di usucapione proposta dalla comproprietaria integra un’azione confessoria servitutis: in tema di accertamento dell’usucapione, il litisconsorzio necessario ricorre solo dal lato passivo, non dal lato attivo. Il principio vale anche quando la domanda sia proposta da un coniuge in regime di comunione legale.

Il terzo motivo contesta la decorrenza del termine e il carattere abusivo delle opere, ritenute fuori commercio. La Corte reputa inammissibili le censure nuove o contrastanti con gli accertamenti di fatto e infondata la tesi dell’usucapione impedita dall’abusività: il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nel rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem. Quanto alle diffide, la Corte conferma che gli atti interruttivi del possesso sono solo quelli tassativamente previsti dal combinato disposto degli artt. 1165 e 2943 c.c..

Il quarto motivo è inammissibile, ripropositivo di censure già esaminate. Il quinto motivo, sul danno da violazione delle distanze, è infondato: la Corte d’Appello non ha violato l’art. 112 c.p.c., avendo respinto la domanda per esclusione dell’illecito, e non per difetto di prova. In ogni caso il danno non è in re ipsa, ma può essere provato per presunzioni. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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