Medici specializzandi ante 1982: diritto alla remunerazione dal 1° gennaio 1983 (Cass. civ. Sez. III n. 11851 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione, la formazione a tempo pieno o ridotto iniziata prima dell’entrata in vigore della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza del termine di trasposizione deve essere remunerata, dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine del percorso, a condizione che riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati membri o a due o più di essi e menzionata negli artt. 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE. La astratta determinazione operata dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999 configura un atto di adempimento parziale soggettivo, applicabile anche ai medici non ricompresi nella disposizione; a esso non si sostituisce la maggiore somma dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, privo di efficacia retroattiva. Il debito dello Stato ha natura di debito di valuta, con interessi legali dovuti solo dalla messa in mora o dalla notificazione della domanda.
Il Fatto
Duecentosettantasette medici, iscritti alle scuole di specializzazione in anni accademici compresi tra il 1982 e il 1991, hanno convenuto davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell’istruzione, della salute e dell’economia, chiedendo il riconoscimento del diritto a un’adeguata remunerazione per l’attività svolta a tempo pieno durante i corsi. Nel giudizio è intervenuto un ulteriore gruppo di specializzandi con le medesime domande.
Il Tribunale ha riconosciuto la legittimazione passiva della sola Presidenza del Consiglio, escluso la prescrizione e liquidato euro 6.713,94 per ciascun anno di corso ai medici immatricolati dall’anno accademico 1983-1984, rigettando le domande degli iscritti in epoca anteriore e di quanti avevano iniziato i corsi dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 257 del 1991. La Corte d’appello di Roma ha parzialmente riformato la decisione, estendendo il compenso ai sessantuno medici immatricolati nel 1982, confermando la misura minore e negando rivalutazione e interessi compensativi. Contro la sentenza sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, poi riuniti.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di incompetenza della sezione specializzata in materia di impresa sollevata da uno dei ricorrenti. Il motivo è infondato: il riparto tra sezione ordinaria e sezione specializzata del medesimo ufficio giudiziario attiene alla mera distribuzione interna degli affari e non alla competenza in senso proprio, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 19882 del 2019.
Nel merito, la questione centrale riguarda l’entità della somma liquidata. I ricorrenti sostengono la spettanza di euro 11.103,82 per anno di corso, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., perché la Corte d’appello si è conformata a un orientamento consolidato: le Sezioni Unite n. 30469 del 2018 hanno qualificato la somma fissata dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999 come adempimento parziale soggettivo dello Stato, valevole anche per i medici non contemplati dalla norma, escludendo l’applicazione retroattiva del decreto del 1991.
Analoga sorte segue la censura sulla natura del credito. Il Collegio ribadisce, richiamando la sentenza n. 1917 del 2012 e l’ordinanza n. 1641 del 2020, che la determinazione monetaria operata dal legislatore ha sostituito l’obbligazione risarcitoria con un’obbligazione di valuta; ne deriva l’esclusione di rivalutazione e interessi compensativi, con decorrenza degli interessi legali dalla costituzione in mora o dalla notificazione della domanda.
È invece fondata la censura sull’esclusione dei medici immatricolati prima del 1982. La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza 3 marzo 2022 in causa C-590/20, ha stabilito che qualsiasi formazione specialistica iniziata prima dell’entrata in vigore della direttiva 82/76 e proseguita dopo il termine di trasposizione deve essere remunerata dal 1° gennaio 1983, se relativa a una specializzazione comune agli Stati membri. Le Sezioni Unite n. 20278 del 2022 hanno confermato tale principio. La sentenza impugnata, che si era attenuta al precedente orientamento poi superato, è quindi cassata sul punto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, perché riesamini le posizioni dei medici indicati.
Le residue censure sono rigettate o dichiarate inammissibili: il quinto motivo del ricorso Allegrucci introduce una questione nuova, estranea al thema decidendum del merito; il primo motivo del ricorso Negroni è manifestamente infondato; la doglianza sull’inammissibilità del regolamento di competenza e quella sul d.lgs. n. 257 del 1991 non trovano ingresso. Quanto alle spese, la Corte richiama la sentenza n. 14989 del 2005: la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in cassazione.
Nota della Redazione
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