TARI, agriturismo come utenza alberghiera e onere di denuncia (Cass. civ. Sez. V n. 20581 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tassa sui rifiuti, l’inquadramento dell’attività agrituristica nella categoria delle utenze non domestiche di tipo alberghiero è coerente con la maggiore attitudine di tale attività a produrre rifiuti, trattandosi di valutazione astratta che non richiede riscontri scientifici. L’efficacia espansiva del giudicato esterno non opera per l’interpretazione giuridica della norma tributaria, che resta argomentazione strumentale alla decisione e non vincola il giudice di altra annualità. L’esclusione o la riduzione del tributo per pertinenzialità o inattitudine dell’area a produrre rifiuti presuppone la denuncia originaria o di variazione, ai sensi dell’art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993, non essendo sufficiente la prova documentale offerta soltanto in giudizio. La riduzione per stagionalità postula un’espressa previsione regolamentare, rimessa alla facoltà discrezionale dell’ente locale.
Il Fatto
Una società semplice, esercente attività agrituristica, impugnava l’avviso di accertamento relativo alla TARES per l’anno 2013, contestando l’inquadramento dell’utenza, l’estensione della superficie tassabile, la mancata riduzione del tributo e l’irrogazione delle sanzioni per omessa denuncia.
La C.T.P. di Ragusa rigettava il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia respingeva l’appello. La società ricorreva per cassazione con sei motivi, chiedendo anche la riunione del procedimento ad altri pendenti tra le stesse parti.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’istanza di riunione. Il principio della ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, comma 2, Cost., impone la reiezione: i ricorsi sono di pronta soluzione, non esattamente sovrapponibili, e la trattazione congiunta comporterebbe un sicuro ritardo.
Il primo motivo è dichiarato inammissibile e manifestamente infondato. Il ricorrente, che censura il vizio di motivazione dell’avviso, avrebbe dovuto riportarne testualmente i passi asseritamente pretermessi, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui, in tema di tassa sui rifiuti, ove la rettifica avvenga per variazione di superficie, tariffa o categoria, è sufficiente l’indicazione nell’atto degli elementi variati, integrati con gli atti generali.
Il secondo motivo è infondato. L’efficacia espansiva del giudicato esterno non può riguardare l’interpretazione giuridica della norma tributaria, che resta attività strumentale alla decisione del caso concreto. L’inquadramento nelle categorie tariffarie implica l’interpretazione della disciplina del tributo e può discostarsi da altra pronuncia resa tra le stesse parti per diversa annualità. Nel merito, l’assimilazione dell’attività agrituristica alle utenze alberghiere è coerente con la sua più marcata capacità di produrre rifiuti, non essendo necessarie basi scientifiche, e non rileva il diverso inquadramento operato dal Comune in tema di imposta di soggiorno, che ha soggetto passivo e finalità differenti.
Il terzo motivo è inammissibile. La valutazione sulla funzionalità dei locali all’attività è oggetto di doppia conforme. La Corte ribadisce che l’art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993 impone la denuncia originaria o di variazione quale unico strumento per comunicare la pertinenzialità o l’inattitudine a produrre rifiuti, e che l’onere va assolto in fase amministrativa, non potendosi provare solo in giudizio i presupposti di esclusione.
Il quarto e il quinto motivo sono infondati. La nota comunale di accoglimento del reclamo-mediazione e le sentenze richiamate afferiscono a diversa annualità e non vincolano il giudice. Quanto alle sanzioni, la Corte conferma che la SCIA non sostituisce la denuncia TARI e che non sussistono condizioni di obiettiva incertezza. Il sesto motivo è manifestamente infondato, poiché la soccombenza si valuta sull’esito finale della lite. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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