Medicina di gruppo: compenso riducibile e onere della prova dell’ASL (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23790 del 23.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporto convenzionale dei medici di medicina generale, l’art. 59, comma 8, dell’ACN 23.3.2005 subordina la corresponsione del compenso forfetario di medicina di gruppo, nella misura di euro 7,00 per assistito, al mancato superamento della percentuale del 12% calcolata sugli assistiti complessivi della Regione. Il superamento di tale soglia opera come meccanismo mobile di controllo della spesa, non fissato una volta per tutte alla stipula dell’accordo: la riduzione consegue automaticamente al travalicamento, che costituisce dato aritmetico indipendente dalla volontà dell’azienda sanitaria. Il comma 10 non configura una compensazione civilistica ex art. 1241 cod. civ., ma un congegno perequativo tra voci di spesa: superata la soglia che fa scattare la riduzione, va verificato se allo sforamento si possa rimediare con i risparmi su altri istituti. Spetta all’azienda sanitaria, in applicazione del principio di vicinanza della prova, dimostrare l’esatto adempimento e l’insussistenza dei presupposti della perequazione.
Il Fatto
Due medici di assistenza primaria, titolari di rapporti di convenzione di natura parasubordinata con un’azienda sanitaria locale, chiedono il riconoscimento del diritto a percepire l’intero compenso forfetario di medicina di gruppo, pari a euro 7,00 per assistito, per il periodo febbraio 2010 – settembre 2013. Il compenso era stato corrisposto in tale misura fino al gennaio 2010 e poi ridotto a euro 5,00.
Il Tribunale rigetta la domanda; la Corte d’Appello di Napoli conferma il rigetto, ritenendo legittima la riduzione per il superamento del tetto regionale. I medici ricorrono per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi censurano l’interpretazione dell’art. 59 dell’ACN 23.3.2005, sostenendo che la riduzione non opererebbe automaticamente e che il contratto integrativo regionale non potrebbe derogare in peius al trattamento uniforme fissato a livello nazionale. La Corte li ritiene infondati, richiamando il precedente Cass. 06.01.2025, n. 142.
Il comma 4 riconosce il compenso forfetario di euro 7,00 dal 1.1.2005, ma il comma 8 lo subordina al mancato superamento della percentuale del 12%. Il comma 9 disciplina un’ipotesi distinta, riferita alle percentuali già superate alla data di entrata in vigore dell’accordo. Il superamento della soglia è un dato aritmetico indipendente dalla volontà dell’azienda, che non era tenuta a negare l’autorizzazione a costituire nuove medicine di gruppo. Il meccanismo di controllo della spesa è mobile e non fissato una volta per tutte.
Quanto al secondo motivo, la Corte ricostruisce la disciplina dei rapporti convenzionali: l’art. 48 della legge n. 833/1978 e l’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 assegnano all’accordo collettivo nazionale il ruolo centrale di garantire l’uniformità del trattamento economico e normativo sull’intero territorio nazionale, con nullità delle pattuizioni difformi. Il rapporto con l’azienda sanitaria è di natura libero-professionale parasubordinata, e l’ente opera nell’ambito del diritto privato. Non vi è dunque violazione delle regole sul coordinamento delle fonti, essendo stata data applicazione a una disposizione dell’ACN legittima e dettata nei limiti della normativa primaria.
I motivi terzo e quarto, esaminati congiuntamente, sono invece fondati. Il comma 10 non integra la compensazione civilistica ex art. 1241 cod. civ., che presuppone debiti e crediti reciproci, ma un meccanismo perequativo: superata la soglia che fa scattare la riduzione, va valutato se allo sforamento si possa rimediare con i risparmi su altre voci, ripristinando l’originaria misura. La Corte territoriale era tenuta a esaminare la fattispecie anche sotto questo profilo. Poiché i medici avevano invocato in via generale la disciplina unitaria dell’art. 59, spettava all’azienda sanitaria provare di aver corrisposto quanto dovuto e l’insussistenza dei presupposti della perequazione, in coerenza con il principio di vicinanza della prova, trattandosi di dati di finanza regionale nella disponibilità degli uffici. Erra la Corte d’Appello nel considerare la questione nuova: essa era ricompresa nella pretesa originaria e nei fatti costitutivi della domanda.
La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.
Nota della Redazione
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