Messa alla prova con esito negativo: no all’esecutività del decreto penale opposto (Cass. pen. Sez. IV n. 8307 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di esito negativo della messa alla prova disposta a seguito dell’opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di sospensione del procedimento, il giudice non deve dichiarare l’esecutività del decreto opposto. Deve invece disporre la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie, mediante emissione del decreto di giudizio immediato. L’art. 464-septies, comma 2, cod. proc. pen. impone, all’esito negativo della prova, di far riprendere il corso al processo con ordinanza, e l’art. 464-octies cod. proc. pen. regola la revoca della sospensione. L’inammissibilità della sola istanza di messa alla prova non travolge l’opposizione, che resta valida ed efficace.

Il Fatto

Il provvedimento impugnato è il decreto con cui il G.i.p. del Tribunale di Napoli, in un procedimento di opposizione a decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza, ha dichiarato esecutivo il decreto opposto. L’imputato, nel proporre opposizione, aveva contestualmente domandato la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. Non essendosi presentato presso l’Ufficio esecuzione penale esterna, il giudice ha ritenuto l’esito negativo della prova e ha dato corso all’esecuzione della condanna inaudita altera parte.

L’imputato ricorre per cassazione con due motivi, deducendo violazione di legge. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, chiede l’annullamento senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte accoglie il ricorso e affronta il nodo del rapporto tra esito negativo della messa alla prova e sorte dell’opposizione a decreto penale. Il percorso argomentativo muove dall’art. 464-septies, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui, in caso di esito negativo della prova, il giudice dispone che il processo riprenda il suo corso.

La Corte richiama la disciplina dell’art. 464-octies cod. proc. pen., che contempla la revoca dell’ordinanza di sospensione, la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., la ricorribilità per cassazione per violazione di legge e la ripresa del procedimento dal momento in cui era rimasto sospeso.

Da queste disposizioni il Collegio trae la conseguenza che il giudice, all’esito della prova negativa, era tenuto a disporre con ordinanza la prosecuzione del processo, che riprende dal momento della sospensione. Nell’ipotesi di opposizione a decreto penale, il G.i.p., anziché dichiarare l’esecutività del decreto opposto, avrebbe dovuto emettere il decreto di giudizio immediato previsto dall’art. 464 cod. proc. pen.

La Corte conferma il principio già espresso da Sez. 4, n. 22141 del 09/05/2023, richiamato con la relativa motivazione. Richiama inoltre Sez. 4, n. 28136 del 16/09/2020 e Sez. 4, n. 10080 del 14/02/2019, secondo cui l’inammissibilità dell’istanza di messa alla prova non comporta l’inammissibilità dell’intera opposizione al decreto penale, che rimane valida ed efficace.

Dovendosi dare continuità a tali principi, il provvedimento impugnato è annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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