Incidente probatorio e fattispecie: la richiesta generica è inammissibile (Cass. pen. Sez. VI n. 31844 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile la richiesta di incidente probatorio che non descriva un fatto suscettibile di inquadramento in una o più ipotesi di reato, limitandosi a richiamare gli articoli di legge delle fattispecie incriminatrici. La individuazione di un nucleo fattuale di condotta è precondizione dell’iniziativa istruttoria del pubblico ministero, poiché ai fatti quali oggetto della prova si riferisce l’art. 393, comma 1, lett. a) e comma 3, cod. proc. pen. Le presunzioni affermate dalle Sezioni Unite n. 10869 del 12/12/2024 riguardano la vulnerabilità della vittima e la non rinviabilità della prova, non anche la configurabilità di una delle fattispecie di reato che fonda l’appartenenza alle categorie protette. Il giudice per le indagini preliminari non espropria il pubblico ministero del monopolio dell’azione penale quando rileva l’inconsistenza degli elementi di una fattispecie già formulata dall’accusa e la riconducibilità del fatto ad altra ipotesi, parimenti enunciata.
Il Fatto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di incidente probatorio. La richiesta era diretta all’affidamento di una perizia psichiatrica sull’indagato, per accertarne la capacità di intendere e di volere, la capacità di partecipare al processo e la pericolosità sociale, nonché all’affidamento di una perizia sulla capacità a testimoniare della persona offesa e alla sua audizione.
Il giudice ha motivato il rigetto ravvisando l’inconsistenza degli elementi indizianti il reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 cod. pen. e la riconducibilità dei fatti alla diversa ipotesi del furto aggravato tentato, anch’essa formulata dall’accusa. Ha quindi applicato gli ordinari criteri dell’art. 392, comma 1, cod. proc. pen., escludendo ragioni di urgenza e rischi di vittimizzazione. Il ricorrente ha dedotto l’abnormità del provvedimento e la violazione del comma 1-bis della medesima disposizione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, seguendo un percorso diverso da quello prospettato dal ricorrente. Il primo rilievo riguarda l’assoluta genericità della richiesta di incidente probatorio. Il pubblico ministero non ha descritto un fatto, ma ha soltanto richiamato gli articoli di legge delle due fattispecie incriminatrici.
La individuazione di un nucleo fattuale di condotta costituisce precondizione dell’iniziativa istruttoria. La richiesta, priva dei requisiti minimi per comprendere le vicende per cui si procede, non ha consentito di apprezzare se ricorressero i presupposti dell’incidente probatorio nelle sue diverse declinazioni. Essa appare piuttosto volta a ricercare la stessa notizia di reato in ordine a un illecito non ancora individuato nella sua dimensione fattuale.
Il riferimento normativo è l’art. 393 cod. proc. pen., che tra i requisiti previsti a pena di inammissibilità enuncia «la prova da assumere e i fatti che ne costituiscono l’oggetto». Nella specie, la descrizione degli elementi indizianti i maltrattamenti è stata operata dal pubblico ministero solo nel ricorso per cassazione.
Sotto altro profilo, la Corte esclude che il giudice abbia riqualificato il fatto. Il provvedimento ha ritenuto inconsistenti gli elementi del delitto di maltrattamenti e configurabile la diversa ipotesi del furto aggravato tentato, anch’essa formulata dall’accusa. L’assunto di un’espropriazione delle prerogative del pubblico ministero, titolare dell’azione penale, è dunque infondato.
La Corte richiama poi l’art. 335 cod. proc. pen., come novellato dall’art. 15, comma 1, lett. a), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che definisce la notizia di reato come «la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice». Alla notizia di reato, nella sua dimensione fattuale, la richiesta non opera alcun riferimento.
Quanto al contrasto con le Sezioni Unite n. 10869 del 12/12/2024, la Corte lo esclude: le presunzioni ivi affermate riguardano la vulnerabilità della vittima e la non rinviabilità della prova, non la configurabilità di una delle fattispecie di reato da cui dipende l’appartenenza alle categorie protette. Analogamente vale per la vulnerabilità atipica collegata alle condizioni psichiche della persona offesa: anche in presenza di elementi significativi, non si può prescindere dalla prospettazione di un fatto inquadrabile in una ipotesi di reato.
Nota della Redazione
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