Avviso della facoltà di difesa nell’alcoltest delegabile agli ausiliari di PG (Cass. pen. Sez. VII n. 7220 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di avvisare la persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria, atteso il loro valore fidefaciente. L’avviso può essere delegato dalla polizia giudiziaria agli ausiliari tecnici chiamati a eseguire gli accertamenti di cui all’art. 354 cod. proc. pen. Tale conclusione si ricava dal combinato disposto degli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen. e 356 cod. proc. pen. Il ricorso che riproduca censure già vagliate dai giudici di merito, senza specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata, è inammissibile.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 18 settembre 2024, ha confermato la decisione del Tribunale di Ivrea del 19 dicembre 2022, che aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), d. Lgs. n. 285/1992, per guida in stato di ebbrezza.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, lamentando erronea applicazione di legge e insufficienza di motivazione in ordine ai presupposti della dichiarazione di responsabilità. In particolare, la difesa contestava l’irritualità e il ritardo nella comunicazione dell’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore prima del prelievo ematico.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo riproponeva profili di censura già esaminati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici, senza muovere una specifica critica alle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.

Nel merito, la Corte territoriale aveva ritenuto che l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore possa essere delegato, da parte della polizia giudiziaria, agli ausiliari tecnici chiamati a eseguire gli accertamenti di cui all’art. 354 cod. proc. pen. Tale assunto si ricava dal combinato disposto degli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen. e 356 cod. proc. pen.

Nel caso concreto, dal verbale sottoscritto dal medico nella qualità di ausiliario di polizia giudiziaria risultava che l’imputato era stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore prima del prelievo ematico e che fu lo stesso imputato a rifiutare l’assistenza. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, è sufficiente la menzione dell’adempimento in atti di polizia giudiziaria, atteso il loro valore fidefaciente (Sez. IV n. 3913 del 17.12.2020, Rv. 280381-01).

Da ciò la declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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