Messa alla prova e istanze non devolute: ricorso inammissibile in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 7861 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che proponga questioni non devolute al giudice d’appello con specifico motivo di impugnazione, poiché sui relativi punti la sentenza di primo grado acquista efficacia di giudicato. L’ammissione dell’imputato maggiorenne alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito, espressione di un giudizio prognostico insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. Nel formulare il giudizio prognostico negativo, il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., potendo indicare solo quelli ritenuti prevalenti in senso ostativo.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato per il reato di appropriazione indebita e la Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 22/01/2024, aveva confermato la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: il primo relativo a pretesi vizi motivazionali in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 646 cod. pen.; il secondo concernente il rigetto dell’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova.
La questione giunge davanti alla Corte di legittimità per verificare se tali censure fossero ammissibili e se il giudizio prognostico negativo sulla messa alla prova fosse sindacabile.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che il primo motivo, oltre a essere privo di concreta specificità, non è consentito in sede di legittimità. Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame.
Il principio sotteso è chiaro: occorre evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a un punto sul quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione, per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice d’appello. Nel caso di specie la Corte territoriale ha correttamente omesso di pronunciarsi, trattandosi di questioni non devolute alla sua cognizione, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata.
Si verifica, dunque, un’interruzione della catena devolutiva. La Corte richiama il principio secondo cui «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d’appello, con specifico motivo d’impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. III n. 2343 del 18.01.2019).
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che l’ammissione dell’imputato maggiorenne alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento nella vita sociale. Si tratta di un giudizio prognostico insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Sez. VI n. 37346 del 14.09.2022).
Il giudice di merito, nel giudizio prognostico negativo, non ha l’obbligo di esaminare tutti gli elementi richiamati nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi a indicare quelli ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione. Nel caso concreto i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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