Non assorbito l’illecito ambientale dall’art. 452-septies cod. pen (Cass. pen. Sez. 3 n. 6294 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di cui all’art. 452-septies cod. pen. presidia con sanzione penale le funzioni di controllo e vigilanza ambientali e in materia di sicurezza e igiene del lavoro, lesioni in via diretta, e il bene finale della tutela dell’ambiente, in via indiretta. La fattispecie, per come costruita dal legislatore, prescinde dalla natura giuridica dell’organo concretamente coinvolto nelle attività oggetto di tutela, purché sussista un nesso di strumentalità tra le attività svolte dall’organo e il presidio delle funzioni di controllo e vigilanza. L’evento di danno o pericolo di danno alle funzioni di vigilanza è elemento necessario della fattispecie delittuosa. La disposizione contravvenzionale di cui all’art. 137, comma 8, d.lgs. n. 152/2006, che punisce il solo titolare dello scarico che non consenta l’accesso, è destinata ad applicarsi, in forza della clausola di residualità, alle condotte del titolare connotate da colpa, ovvero a quelle dolose che non producano alcuno degli eventi previsti dalla norma codicistica.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Lodi che aveva condannato l’imputato, titolare di una società operante nel settore degli spurghi, per il reato di cui all’art. 452-septies cod. pen., per aver impedito l’attività di vigilanza e controllo ambientale nei confronti di tecnici della società incaricata della gestione del servizio idrico integrato.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: l’illegittima costituzione di parte civile della società controllante, la violazione di legge in relazione alla sussistenza del reato, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e la richiesta di riqualificazione del fatto nell’illecito contravvenzionale di cui all’art. 137, comma 8, d.lgs. n. 152/2006.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in relazione ai primi tre motivi per genericità, rilevando che il ricorrente non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata limitandosi a riproporre doglianze già formulate in appello. Quanto alla costituzione di parte civile, la Corte ha ritenuto non illogica la motivazione che aveva riconosciuto alla società la legittimazione a costituirsi, in ragione della sua natura di società in house deputata alla gestione del sistema idrico integrato, qualificata quale longa manus dell’amministrazione e titolare delle prerogative tutelate dalla norma incriminatrice.
In relazione alla sussistenza del reato, la Corte ha richiamato il principio per cui l’art. 452-septies cod. pen. tutela il regolare svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza ambientale, indipendentemente dalla natura giuridica dell’organo coinvolto, purché sussista uno specifico e stringente collegamento tra l’ente che rivendica la qualità di parte civile e il bene giuridico tutelato.
Quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di gravità operata dalla Corte territoriale, fondata sulla natura crescente e impediente delle condotte, culminate nell’allontanamento della strumentazione dei preposti al controllo, nonché dell’atteggiamento psicologico dell’imputato, gravato da precedenti specifici.
Infine, con riferimento al quarto motivo, la Corte ha escluso la possibilità di riqualificare il fatto nell’illecito contravvenzionale di cui all’art. 137, comma 8, d.lgs. n. 152/2006. Tale disposizione è destinata ad applicarsi al solo titolare dello scarico che non consenta l’accesso, in virtù della clausola di residualità, alle condotte colpose ovvero a quelle dolose che non abbiano prodotto l’evento di danno o pericolo di danno richiesto dal delitto. La Corte ha valorizzato la struttura dolosa del reato codicistico e la necessaria realizzazione dell’effetto di intralcio o elusione dell’attività di vigilanza, ritenendo integrata la fattispecie delittuosa dalla condotta dell’imputato che, dopo iniziali opposizioni, aveva materialmente allontanato la strumentazione dei tecnici, impedendo l’esecuzione dei controlli. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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