Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 7857 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso che tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o un’alternativa ricostruzione del fatto, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, è inammissibile in sede di legittimità. Il vizio di travisamento della prova è ravvisabile solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l’essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato. Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente alla Corte di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei gradi di merito, né di saggiarne la tenuta logica mediante modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Quanto alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è sufficiente che il giudice dia conto dell’assenza di uno solo dei presupposti richiesti. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi, e la graduazione della pena sfugge al sindacato di legittimità se sorretta da motivazione non illogica.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo e in secondo grado, per i reati di tentata rapina e di porto ingiustificato di armi, di cui agli artt. 56 e 628, secondo comma, cod. pen. e all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110. La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 07/03/2024, ha confermato la decisione. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi motivazionali in punto di responsabilità, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, nonché l’eccessività del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto i primi due motivi, con i quali il ricorrente censura la responsabilità per i reati contestati. Le doglianze sono prive dei requisiti di specificità imposti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. La mancanza di specificità non va apprezzata solo come genericità, ma anche come assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
I motivi, osserva la Corte, mirano a una rivalutazione delle fonti probatorie e a una ricostruzione alternativa dei fatti, estranee al sindacato di legittimità. Il vizio di travisamento della prova, perché sia efficace, deve essere idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato. Dal ricorso non emergono tali connotati di decisività, e i censurati travisamenti attengono in realtà all’interpretazione dei dati processuali.
La Corte richiama quindi il limite del controllo sulla motivazione, secondo cui è preclusa non solo la sovrapposizione della propria valutazione delle risultanze a quella dei gradi precedenti, ma anche la verifica della tenuta logica mediante modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Richiama sul punto Sezioni Unite n. 12 del 2000. I giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive già formulate in appello e meramente riprodotte in questa sede.
Quanto al terzo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto e alle attenuanti generiche, la Corte lo ritiene manifestamente infondato. Per l’art. 131-bis cod. pen. occorre la sussistenza di entrambi i presupposti della tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento: la mancata applicazione è adeguatamente motivata anche quando il giudice dia conto dell’assenza di uno soltanto di essi. Sul diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi, richiamando le Sezioni Unite n. 13681 del 2016.
Infine, il motivo sull’eccessività del trattamento sanzionatorio non è consentito, poiché inerente al trattamento punitivo ma sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. La graduazione della pena sfugge al sindacato di legittimità quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico, potendo l’onere argomentativo ritenersi assolto anche mediante il richiamo agli elementi dell’art. 133 cod. pen. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 56 c.p. – Delitto tentato
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 628 c.p. – Rapina
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione