Messa in mora anteriore alla mediazione e decorrenza della prescrizione restitutoria (Cass. civ. Sez. I n. 32251 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ripetizione degli importi versati in esecuzione di contratti derivati dichiarati nulli per difetto di causa, il giudice di appello che fondi la decorrenza della prescrizione del diritto restitutorio sulla sola data di comunicazione dell’istanza di mediazione, omettendo di esaminare l’atto di messa in mora che il cliente assume anteriore e interruttivo, incorre nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo. La controversia sulla datazione della decorrenza del termine prescrizionale, prospettata sin dal primo grado e reiterata in appello, impone di scrutinare l’idoneità interruttiva della missiva indirizzata alla banca, ove allegata con indicazione topografica e descrizione contenutistica. Una volta accertata la nullità del contratto, l’effetto restitutorio consegue ex lege e non richiede una autonoma domanda di condanna, non operando alcuna preclusione processuale.

Il Fatto

La società ha stipulato con la banca contratti aventi a oggetto strumenti finanziari derivati. Il Tribunale ha dichiarato la nullità dei contratti; la Corte di appello di Torino, in parziale riforma, ha confermato la nullità per indeterminabilità dell’alea, ma ha accolto l’eccezione di prescrizione decennale del diritto alla restituzione, riferendola ai rapporti estinti oltre il decennio anteriore alla comunicazione dell’istanza di mediazione.

Avverso la sentenza non definitiva la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l’omesso esame del documento trasmesso alla banca nel 2014, allegato in primo grado e richiamato in appello, avente contenuto interruttivo. La banca ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale è fondato. La censura, ai fini dell’autosufficienza, documenta in quali atti e in che termini la società abbia dedotto, sin dal primo atto introduttivo e poi nel gravame, la sussistenza di un atto di messa in mora idoneo a interrompere il decorso della prescrizione. Il fatto naturalistico dedotto è l’esistenza di una valida messa in mora; la questione è stata oggetto del contraddittorio e assume carattere decisivo, perché un suo accoglimento determinerebbe una diversa retrodatazione degli effetti restitutori.

La sentenza impugnata, pur avvedendosi della controversia sulla datazione, individua il termine nella sola data di comunicazione dell’istanza di mediazione e omette di esaminare la missiva indirizzata alla banca, per scrutinarne l’idoneità interruttiva. L’omissione inficia la pronuncia e impone la cassazione.

Sul ricorso incidentale, il primo motivo è infondato: le Sezioni Unite n. 8770 del 2020 hanno statuito che l’assenza del mark to market rende nullo il contratto per difetto di causa, secondo un indirizzo confermato dalle Sezioni semplici (Sez. I n. 24654 del 2022, Sez. I n. 32705 del 2022). Il secondo motivo è inammissibile, spostandosi la questione sulla quantificazione della somma oggetto di restituzione, accertata in fatto e non impugnata specificamente.

Il terzo motivo è infondato: la nullità per mancanza degli elementi identificativi della ragione economico-sociale del contratto comporta l’imprescrittibilità dell’azione di accertamento e non il termine quinquennale previsto per la diversa azione di annullabilità. Il quarto motivo è infondato: accertata la domanda di nullità proposta sin dal primo grado, l’effetto restitutorio consegue ex lege, quale conseguenza della retroattività della pronuncia, e la sua deduzione non è soggetta a preclusioni processuali, secondo Cass. Sez. I n. 29023 del 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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