Spese di lite agli eredi contumaci del debitore-alienante in revocatoria (Cass. civ. Sez. III n. 7393 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il creditore vittorioso in primo grado nel giudizio di revocatoria ordinaria di una compravendita immobiliare non ha un interesse concreto ed attuale a dolersi del vizio di integrità del contraddittorio per la pretermissione del solo debitore-alienante in sede di appello. L’immediata utilità dell’azione ex art. 2901 c.c. è assicurata dalla presenza del terzo acquirente, nei cui confronti resta intatta la statuizione di inefficacia dell’acquisto. Non ricorrendo alcun vulnus al diritto di difesa, l’integrazione del contraddittorio costituisce una diseconomia processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo. Ne segue che gli eredi del debitore-alienante, rimasti contumaci e acquiescenti alla sentenza di primo grado, non possono essere condannati in solido alle spese del giudizio di appello.
Il Fatto
Il creditore, ingegnere, conveniva davanti al Tribunale di Trani i coniugi debitore-alienante e acquirente e la società acquirente, chiedendo dichiararsi la simulazione e, in subordine, l’inefficacia ex art. 2901 c.c. di una compravendita stipulata dopo la notifica di un decreto ingiuntivo per spettanze professionali.
Deceduto il debitore-alienante, si costituivano i suoi eredi, proseguendo le difese originarie. Il Tribunale accoglieva la domanda di inefficacia. Appellava solo la società acquirente; disposta l’integrazione del contraddittorio verso gli altri, la Corte d’Appello rigettava il gravame e condannava in solido l’appellante e gli appellati contumaci a rifondere le spese al creditore. Uno degli eredi ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il motivo sulle spese, decidendo la causa in applicazione del principio della ragione più liquida. Il giudice del gravame, dopo aver disposto l’integrazione del contraddittorio, aveva condannato anche le parti contumaci al pagamento solidale delle spese.
Tale condanna è erronea. La Corte ricorda come anche le parti contumaci siano tenute a pagare le spese, ma ciò vale quando hanno mantenuto quella condotta nel corso del giudizio di primo grado. Il mancato riconoscimento del diritto obbliga il titolare a far valere la pretesa in giudizio: trova così applicazione il principio di relativa causazione, ancor prima della soccombenza.
Il principio di causazione, di solito invocato nella chiamata del terzo, attiene a un perimetro più ampio: si correla con l’interesse concreto alla partecipazione di un determinato soggetto al giudizio, e dunque con il suo diritto di difendersi. Proprio in tema di litisconsorzio necessario si è sviluppata la riflessione sul diritto di difesa e sulla ragionevole durata del processo.
Su questa linea la Corte richiama il precedente secondo cui, in un caso di azione pauliana, il creditore vittorioso in primo grado non ha interesse concreto a dolersi della pretermissione del solo debitore-alienante in appello: l’utilità dell’azione è assicurata dalla presenza del terzo acquirente, verso cui resta intatta la statuizione di inefficacia. Solo astratta è dunque la doglianza, e l’integrazione del contraddittorio si risolve in una diseconomia processuale.
Nella specie non era quindi necessaria l’integrazione verso gli eredi del debitore-alienante, i quali, con l’acquiescenza alla sentenza di primo grado, erano usciti dal perimetro della causazione del giudizio, non avendo contribuito ad aggravare il creditore nel grado di appello, proposto solo dalla società acquirente. Il motivo è fondato; assorbiti gli altri, la sentenza è cassata in relazione e, non necessari ulteriori accertamenti, la causa è decisa nel merito con revoca della condanna solidale degli eredi alle spese del secondo grado, restando inalterato il resto. Le spese di cassazione, liquidate in favore del ricorrente, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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