Metodo mafioso e desistenza nell’estorsione: inammissibile il ricorso (Cass. pen. Sez. II n. 33209 del 09.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso, di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., è configurabile quando le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare nei confronti dei consociati la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso, quand’anche essa non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato; non è necessario dimostrare la contiguità dell’agente al gruppo criminale evocato. Nei reati di danno a forma libera la desistenza volontaria può operare solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento, rispetto ai quali può al più operare la diminuente del recesso attivo. In tema di misure cautelari, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola custodia in carcere, sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla previsione generale dell’art. 274 cod. proc. pen., e non è superabile in virtù del solo decorso del tempo.

Il Fatto

Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, confermava l’ordinanza del GIP che aveva applicato la custodia in carcere a un indagato per tentata estorsione pluriaggravata. Avverso tale provvedimento l’indagato proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.

Con il primo motivo contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, assumendo la genericità delle dichiarazioni della persona offesa, l’inattendibilità del riconoscimento fotografico e l’irrilevanza delle videoriprese richiamate, prospettando inoltre l’applicabilità della desistenza volontaria. Con gli altri motivi censurava il riconoscimento delle aggravanti del metodo mafioso e dell’aver agito in più persone riunite, nonché la ritenuta adeguatezza della misura custodiale rispetto al tempo trascorso dai fatti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile, reputando tutti i motivi manifestamente infondati.

Quanto al primo, la Corte ha osservato che il Tribunale aveva dato conto in modo particolareggiato degli elementi indiziari: la persona offesa aveva riferito di tre incontri con gli indagati, l’ultimo dei quali a breve distanza dall’escussione a sommarie informazioni, ed entrambi erano stati riconosciuti con dichiarazioni ricche di dettagli. Il richiamo alle videoriprese non era stato utilizzato a sostegno della valutazione indiziaria, ma solo nella narrativa in fatto. Il rilievo sull’altezza dell’indagato, privo di allegazioni a conforto, è stato considerato una indicazione approssimativa, frutto della percezione soggettiva del dichiarante.

È stata esclusa la configurabilità della desistenza volontaria: nei reati a forma libera essa può operare solo nel tentativo incompiuto e non una volta realizzati gli atti da cui origina il meccanismo causale, richiamando sul punto Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino.

Quanto al metodo mafioso, la Corte ha ribadito il principio per cui l’aggravante è integrata quando le modalità della condotta evocano in concreto la forza intimidatrice dell’agire mafioso, richiamando Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis. Irrilevante è la mancata prova della contiguità dell’indagato ai gruppi criminali evocati. Quanto al preteso difetto di timore nella vittima, la Corte ha ritenuto eccentrica la tesi fondata sul “prendere tempo”, comportamento che non assume significato univoco di assenza di timore.

Analogamente infondato è stato ritenuto il terzo motivo, avendo il Tribunale evidenziato la simultanea presenza degli indagati al momento della richiesta estorsiva, in linea con Sez. 2, n. 36908 del 16/10/2025, D’Aguanno.

Infine, quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ricordato che la presunzione relativa dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevale, in quanto speciale, sulla norma generale dell’art. 274 cod. proc. pen., e non è superabile in virtù del solo decorso del tempo, richiamando Sez. 2, n. 1709 del 23/12/2025, Papaleo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *