Ludopatia non equiparabile a tossicodipendenza per l’affidamento terapeutico (Cass. pen. Sez. VII n. 23440 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’affidamento in prova in casi particolari cd. terapeutico, di cui all’art. 94 d.P.R. n. 309/1990, si applica ai soli condannati affetti da tossicodipendenza e alcooldipendenza. Stante il suo carattere eccezionale, l’istituto non è suscettibile di applicazione analogica ai soggetti affetti da ludopatia, condizione non assimilabile allo stato di tossicodipendenza. In tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi sono generici quando risultano intrinsecamente indeterminati e difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Un condannato, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Messina aveva dichiarato inammissibile l’istanza subordinata di affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990 e rigettato quella principale di affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 ord. pen.
Il Tribunale aveva escluso l’applicabilità dell’istanza terapeutica al soggetto affetto da ludopatia, conformandosi all’indirizzo della Corte secondo cui la condizione di ludopatia non è assimilabile allo stato di tossicodipendenza. Quanto all’affidamento ordinario, aveva ravvisato la gravità delle condotte in espiazione, ritenute indicative di un’indole aggressiva, e la necessità di un ulteriore periodo di osservazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta, in via principale, la questione dell’ambito applicativo dell’affidamento in prova in casi particolari. L’istituto, di carattere eccezionale, è riservato ai soli condannati affetti da tossicodipendenza e alcooldipendenza e, proprio in ragione della sua natura derogatoria, non tollera un’applicazione analogica.
Il Collegio richiama l’indirizzo già espresso in materia, ribadito con riguardo all’istituto della continuazione in sede esecutiva, secondo cui la condizione di ludopatia non è assimilabile allo stato di tossicodipendenza agli effetti della disciplina di cui all’art. 671, comma 1, cod. proc. pen., non suscettibile di applicazione analogica (Sez. 1 n. 14388 del 26/02/2026). Nella stessa direzione si collocano i precedenti specifici citati (Sez. 2 n. 18162 del 16/12/2015, dep. 2016; Sez. 1 n. 37829 del 30/03/2022, Rv. 283779-01).
Quanto al rigetto dell’affidamento in prova ai servizi sociali, la Corte rileva che il Tribunale ha motivato con argomentazioni giuridicamente corrette, esaurienti, logiche e non contraddittorie, dunque esenti da vizi rilevabili in sede di legittimità. La gravità delle condotte e l’esigenza di verificare la genuinità del percorso rieducativo, avviato solo dall’agosto 2025, giustificano il diniego.
Il ricorso è dichiarato inammissibile per aspecificità dei motivi. Il ricorrente si è limitato a deduzioni generiche, a confutare le motivazioni del Tribunale e a richiamare astrattamente principi giurisprudenziali, senza confrontarsi con le specifiche rationes decidendi. Ne consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).
Nota della Redazione
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