Riesame del sequestro preventivo, interesse solo alla restituzione del bene (Cass. pen. Sez. II n. 4195 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’indagato che non sia titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, pur essendo astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto e attuale all’impugnazione, identificabile con il risultato tipizzato dall’ordinamento e cioè con la restituzione della cosa come effetto del dissequestro. Tale interesse non può essere confuso con quello a ottenere una pronuncia favorevole sull’insussistenza del fumus commissi delicti, perché una simile pronuncia non produce effetti vincolanti nel procedimento di merito, stante l’autonomia dell’incidente cautelare. La mancanza dell’interesse esclude in radice la legittimazione a impugnare e rende irrilevanti i profili di doglianza sul fumus.
Il Fatto
Il ricorrente aveva arbitrariamente occupato un immobile altrui, privo di alcun titolo. Il Giudice di pace aveva disposto il sequestro preventivo del bene; il Tribunale, investito della richiesta di riesame, l’aveva dichiarata inammissibile per difetto di interesse, rilevando che l’istante, non vantando alcun titolo sull’immobile, non avrebbe potuto conseguirne la restituzione in caso di dissequestro.
Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. e lamentando l’omesso esame del difetto di querela, la valutazione apodittica dello stato di necessità e la propria qualità di possessore, idonea a fondare la legittimazione.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui l’indagato non titolare del bene sequestrato può impugnare solo se vanta un interesse concreto e attuale, corrispondente al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale, individuato nella restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. III n. 16352 del 11.01.2021, Di Luca). Il principio vale per tutte le impugnazioni avverso i provvedimenti che dispongono una misura cautelare reale o ne confermano l’applicazione (Sez. V n. 52060 del 30.10.2019).
Nel caso concreto, il Tribunale ha correttamente negato l’interesse: il ricorrente aveva posseduto il bene senza alcun titolo, solo per averlo arbitrariamente occupato, e dunque, anche in caso di accoglimento, non avrebbe avuto titolo alla restituzione, spettante al legittimo proprietario, al quale il bene era stato effettivamente restituito con decreto del pubblico ministero. Il riferimento del ricorso a una pretesa qualità di possessore legittimo è quindi erroneo.
La Corte esclude poi che l’interesse all’impugnazione possa identificarsi con quello a ottenere una pronuncia sull’insussistenza del fumus commissi delicti, poiché tale pronuncia non determina alcun effetto giuridico vincolante nel procedimento di merito, attesa l’autonomia dell’incidente cautelare (Sez. V n. 22231 del 17.03.2017, Paltrinieri). Ne discende che il Tribunale, rilevata l’inammissibilità per difetto dell’interesse specifico, non ha attribuito rilievo ai profili sul fumus, concernenti l’asserito difetto di querela e l’asserita sussistenza dello stato di necessità.
Quanto allo stato di necessità, la Corte ne conferma comunque l’esclusione: l’abusiva occupazione di un immobile è scriminata solo se ricorrono, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo, con la conseguenza che l’esimente può essere invocata solo in relazione a un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio in via definitiva (Sez. II n. 10694 del 30.10.2019, Tortorici).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., per la ravvisata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 321 c.p.p. – Oggetto del sequestro preventivo
- Art. 322 c.p.p. – Riesame del decreto di sequestro preventivo
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso