Partecipazione all’associazione per narcotraffico e ruolo del prestanome (Cass. pen. Sez. VI n. 3449 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di associazione finalizzata al narcotraffico, la condotta partecipativa prevista e punita dall’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 può assumere contenuti variabili. Per la sua consumazione è sufficiente qualsiasi azione o modalità idonea ad arrecare un consapevole contributo, connotato dall’apprezzabilità e dalla concretezza funzionale all’esistenza o al rafforzamento dell’associazione. Nei provvedimenti de libertate il controllo di legittimità non consente alcuna revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né una rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura. Esso resta circoscritto all’esame delle ragioni giuridiche del provvedimento, della correttezza della qualificazione attribuita ai fatti e dell’assenza di illogicità evidenti nelle argomentazioni.
Il Fatto
Il Tribunale di Messina, adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato gli arresti domiciliari nei confronti di una donna, per il reato di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e per ulteriori reati contestati in materia di riciclaggio e sostituzione di denaro.
La ricorrente ha dedotto la violazione di legge in relazione all’art. 273 cod. proc. pen., per avere i giudici desunto la sua consapevolezza di partecipe del sodalizio dal solo rapporto con il coniuge; l’insussistenza del dolo di riciclaggio, avendo i giudici ritenuto che gestisse l’attività commerciale altrui nella consapevolezza di reimpiegare proventi dello spaccio; e l’assenza di attualità del pericolo di recidiva, essendo l’associazione cessata dal 2022 e intervenuta la separazione dal coniuge.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, generico e declinato in fatto. I giudici di merito avevano esaminato in dettaglio il ruolo ricoperto dalla ricorrente, stabilmente inserita nel gruppo: collaborava all’attività di vendita al minuto, suggeriva scelte per ottimizzare i proventi e per eludere i controlli, e fungeva da trait d’union tra gli acquirenti e il coniuge, apicale del sodalizio.
Sul piano del dolo di partecipazione, la Corte rileva che la ricorrente era pienamente consapevole di agire in un contesto criminale strutturato e radicato sul territorio, prendeva parte alle riunioni con altri associati e aveva rapporti fiduciari con alcuni sodali. In un momento di fibrillazione del gruppo si era rivolta a uno di essi per scongiurare decisioni inadeguate del coniuge. Aveva inoltre consentito l’intestazione fittizia di un negozio, di fatto riferibile a un sodale, per reimpiegare i proventi dello spaccio.
Il Collegio richiama il principio secondo cui la condotta partecipativa ex art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 può assumere contenuti variabili, essendo sufficiente qualsiasi azione che rechi un contributo consapevole, apprezzabile e concretamente funzionale all’esistenza o al rafforzamento del sodalizio (richiamata Sez. 4 n. 28167 del 16/06/2021, Rv. 281736). La ricorrente non ha confrontato tali argomentazioni, proponendo censure aspecifiche o sollecitando una ricostruzione alternativa del quadro indiziario.
La Corte ribadisce i limiti del giudizio di legittimità in materia di provvedimenti de libertate: nessun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive e dell’adeguatezza della misura. Il controllo è circoscritto alle ragioni giuridiche del provvedimento, alla correttezza della qualificazione giuridica e all’assenza di illogicità evidenti (richiamate Sez. Un. n. 11 del 22/3/2000 e Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019).
Il secondo motivo è inammissibile anche perché la questione non era stata sollevata con i motivi di riesame. Nel merito, i giudici avevano valorizzato il colloquio telefonico tra la ricorrente e il coniuge, da cui emergeva la consapevolezza di essere mera prestanome e le ragioni dell’operazione. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte rileva la genericità delle doglianze, a fronte di indicatori fattuali dell’attualità del pericolo di recidiva e della doppia presunzione relativa legata al titolo del reato. All’inammissibilità segue la condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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