Minimale contributivo imprese edili anche per part-time in eccedenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19760 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel settore edile, l’istituto del minimale contributivo previsto dall’art. 29, d.l. n. 244/1995 (conv. con la l. n. 341/1995) trova applicazione anche quando siano stati conclusi contratti part-time in eccedenza rispetto al limite percentuale stabilito dal contratto collettivo applicabile. La funzione della norma è individuare il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili di una data impresa: in caso di violazione del divieto di assunzioni a tempo parziale oltre la percentuale consentita sul totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, tale valore va commisurato alla retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro, anche per i lavoratori assunti part-time in violazione del divieto, a prescindere dall’effettiva corresponsione dei compensi. L’obbligazione contributiva non si modula, dunque, sulla sola attività effettivamente svolta.

Il Fatto

La vicenda prende avvio da un avviso di addebito con cui l’INPS ha intimato a una società operante nel settore edile il pagamento di differenze contributive. Le somme richieste derivavano dalla stipulazione di contratti part-time in numero superiore alla percentuale di occupati consentita dal CCNL di settore.

La società ha proposto opposizione avverso l’avviso. Il giudice di primo grado l’ha accolta e la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 13.3.2019, ha confermato la pronuncia. L’INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo di censura, mentre la società è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 29, d.l. n. 244/1995 e 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989). La Corte di merito aveva ritenuto che la stipula di contratti part-time in eccesso rispetto alla percentuale prevista dal CCNL di settore non integrasse un’ipotesi di nullità dei contratti eccedenti e che, pertanto, l’obbligazione contributiva dovesse modularsi sulla retribuzione virtuale del tempo pieno solo in relazione all’attività effettivamente svolta.

La Suprema Corte ritiene il motivo fondato. Richiamando un principio consolidato, di cui alla Cass. n. 8794 del 2020, cui hanno dato continuità le Cass. nn. 11555 e 26832 del 2023, il Collegio afferma che l’istituto del minimale contributivo opera anche nell’ipotesi di contratti part-time conclusi in eccedenza rispetto al limite fissato dal contratto collettivo applicabile.

Il percorso argomentativo muove dalla funzione della norma: individuare il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili di una data impresa. In caso di violazione del divieto di assunzioni a tempo parziale oltre una determinata percentuale del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, tale valore va commisurato alla retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro, anche per i lavoratori assunti part-time in violazione del predetto divieto.

Il dato dirimente è che la commisurazione prescinde dalla circostanza che tali compensi siano stati effettivamente corrisposti. La retribuzione imponibile rileva, quindi, in termini virtuali e non secondo l’attività concretamente prestata. La Corte territoriale non si è attenuta a questo principio: la sentenza impugnata è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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