Inquadramento contributivo ancorato all’attività effettiva dell’impresa ex art. 2070 cod. civ. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19759 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’inquadramento ai fini contributivi di cui all’art. 1 d.l. n. 338/1989, come autenticamente interpretato dall’art. 2, comma 25, l. n. 549/1995, va correlato all’attività effettivamente svolta dall’impresa, ex art. 2070 cod. civ., dovendosi fare ricorso a un criterio oggettivo e predeterminato, in ragione del rilievo pubblicistico della materia. Resta per converso irrilevante la latitudine applicativa del CCNL invocato dall’impresa, poiché l’art. 2070 cod. civ. non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, salvo che per il trattamento economico e normativo dei lavoratori, nei limiti di cui all’art. 36 Cost. È inammissibile, ex art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ., il motivo che censuri la qualificazione dell’attività compiuta dal giudice di merito, trattandosi di accertamento in fatto ormai intangibile in sede di legittimità.
Il Fatto
Una società erogava a specialisti esterni mezzi strumentali all’esercizio della loro attività professionale: locali, attrezzature e personale amministrativo per il disbrigo delle attività di segreteria. In esito a un accertamento ispettivo, l’INPS riteneva che l’attività svolta avesse natura commerciale e richiedeva le differenze contributive derivanti dall’applicazione del CCNL del terziario, in luogo di quello applicato dall’impresa per i dipendenti di studi professionali. La società proponeva opposizione all’avviso di addebito.
Il giudice di primo grado rigettava l’opposizione. La Corte d’appello confermava la pronuncia, escludendo la configurabilità di uno studio professionale e qualificando la società come vero e proprio imprenditore commerciale, diretto a fornire ai professionisti esterni i locali e una serie di attività alla stessa funzionali. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I giudici territoriali avevano accertato che l’attività della ricorrente consisteva nel fornire mezzi strumentali all’esercizio dell’attività professionale degli specialisti, restando quest’ultima estranea all’attività sanitaria svolta dal professionista. Su questa base avevano escluso la presenza di uno studio professionale, qualificando l’impresa come imprenditore commerciale. Tale accertamento in fatto è ormai intangibile in sede di legittimità, anche in ragione della previsione dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., nel testo vigente ratione temporis.
Ne deriva l’inammissibilità del terzo e del quarto motivo: il vizio di motivazione è prospettato in relazione alle emergenze processuali, nonostante le precisazioni rese in proposito da Cass. S.U. n. 8053 del 2014 circa l’impossibilità di dedurre la nullità della sentenza per vizio di motivazione mediante il raffronto con le risultanze processuali, come ribadito da Cass. n. 7090 del 2022.
Nel merito, la Corte ricorda che l’inquadramento contributivo di cui all’art. 1 d.l. n. 338/1989 va correlato all’attività effettivamente svolta dall’impresa, ex art. 2070 cod. civ. In ragione del rilievo pubblicistico della materia si deve fare ricorso a un criterio oggettivo e predeterminato, che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa.
Tali scelte restano invece possibili, per il principio di libertà sindacale e per la non operatività dell’art. 2070 cod. civ. nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori, sia pure nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali garantiti dall’art. 36 Cost. Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 801 del 2012, sulla scorta di Cass. S.U. n. 11199 del 2002, nonché Cass. n. 623 del 2024.
I primi due motivi, esaminati congiuntamente per la loro inscindibile connessione, sono pertanto inammissibili ex art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.: rileva il fatto oggettivo della natura commerciale dell’impresa, restando irrilevante la latitudine applicativa del CCNL per i dipendenti di studi professionali. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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