Applicazione diretta del c.c.n.l. statale agli enti regionali siciliani (Cass. civ. Sez. Lav n. 21475 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina del rapporto di lavoro del personale dell’Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) della Regione Sicilia, pur dovendo essere informata ai principi dell’impiego statale, non comporta l’applicazione diretta della contrattazione collettiva del comparto Ministeri, dovendosi rispettare i principi di fondo del pubblico impiego contrattualizzato. Il trattamento giuridico ed economico del personale di un ente sottoposto a vigilanza e tutela della Regione non può infatti essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali, secondo le tabelle di equiparazione adottate dagli organi di amministrazione, vistate dai revisori e approvate dal Presidente della Regione. Ne consegue che la progressione economica e di carriera non è automatica, ma correlata al grado di abilità professionale acquisito e sottoposta alle valutazioni discrezionali dell’ente, con la conseguente esclusione di pretese risarcitorie fondate sul ritardo nell’approvazione delle tabelle di equiparazione.
Il Fatto
Alcuni dipendenti dell’Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) della Regione Sicilia proponevano domanda giudiziale per ottenere l’adeguamento delle fasce retributive secondo il c.c.n.l. 2006/2009 del comparto Ministeri, invocando il riconoscimento del nuovo inquadramento giuridico previsto dal contratto collettivo statale e la condanna dell’ente al pagamento delle differenze retributive e dei contributi previdenziali. Il tribunale accoglieva solo parzialmente la domanda, limitatamente al pagamento del residuo 10% degli aumenti contrattuali maturati sino al 31 gennaio 2018, respingendo le richieste relative al nuovo inquadramento e al risarcimento del danno per perdita di chance. La Corte d’appello di Palermo confermava tale decisione, ravvisando la necessità delle tabelle di equiparazione regionali per l’estensione del contratto collettivo statale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, incentrati rispettivamente sull’omesso esame di fatti decisivi, sulla violazione dei contratti collettivi in relazione all’art. 117 Cost. e sulla violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in materia di spese di lite.
Quanto al primo motivo, la censura è stata dichiarata inammissibile: la Corte d’appello aveva espressamente considerato le delibere di Giunta n. 317 del 2016 e n. 423 del 2017, sicché la doglianza mirava, in realtà, a una rivalutazione del merito, come precisato dalle Sezioni Unite n. 34476 del 2019.
Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, ribadendo il principio per cui l’art. 28, comma 1, della legge regionale siciliana n. 21 del 1965, pur imponendo un regolamento organico informato ai principi dell’impiego statale, non determina la sottoposizione del rapporto di lavoro alla contrattazione di livello statale. La Corte ha richiamato il precedente di Cass. Sez. Lav. n. 11064 del 2025 e la sentenza Cass. Sez. Lav. n. 20491 del 2026, affermando che il giudice deve tenere conto della specifica previsione dell’art. 31, comma 1, della legge regionale siciliana n. 6 del 1997, in base alla quale il trattamento del dipendente dell’ente non può eccedere quello dei dipendenti regionali, come determinato dalle tabelle di equiparazione approvate secondo il procedimento previsto.
La Corte ha infine escluso che le delibere di recepimento invocate dai ricorrenti potessero superare l’ostacolo dell’inapplicabilità diretta della contrattazione statale, mancando ogni deduzione sul rispetto del trattamento dei dipendenti regionali e sull’esclusione di automatismi nelle progressioni di carriera. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per carenza di interesse, non avendo i ricorrenti subito la condanna alle spese nei confronti dell’INPS. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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