Assegno divorzile: lo squilibrio va accertato in concreto, non su proiezioni pensionistiche ipotetiche (Cass. 2917/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 2917 del 9 febbraio 2026 (R.G.N. 2719/2025) — Presidente Maria Acierno, Relatore Aldo Ruggiero.
Il principio di diritto
L’assegno divorzile a funzione perequativo-compensativa presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, e richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Lo squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi opera come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario; la prova del sacrificio professionale spetta al richiedente. Valutazioni ipotetiche e non attuali non sono idonee a far sorgere il diritto all’assegno.
Il fatto
Nel giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda di assegno divorzile proposta dalla moglie. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma, le aveva riconosciuto un assegno di 200,00 euro mensili con decorrenza dalla sentenza sullo status. Pur dando atto che l’appellante disponeva di adeguate risorse economiche e godeva della disponibilità dell’ex casa familiare, la Corte territoriale aveva valorizzato i “sacrifici professionali” compiuti durante la vita coniugale: l’aver smesso di lavorare tra il 1995 e il 1999 per la crescita dei figli e la successiva attività lavorativa “in nero”, fonte di un danno contributivo e di un futuro squilibrio pensionistico. L’ex marito ha proposto ricorso con due motivi, deducendo l’omesso esame e il travisamento sulla situazione reddituale e la violazione dell’art. 2697 c.c. per la mancata specificazione dei sacrifici.
La motivazione
La Corte ha ritenuto i motivi fondati. L’accertamento della Corte di appello è carente e contraddittorio: riconosce che l’ex moglie è dotata di adeguate risorse economiche, sia sul piano del reddito sia su quello immobiliare, salvo poi attribuirle l’assegno sulla scorta di un presunto danno derivante dal mancato versamento dei contributi previdenziali. Un ragionamento “del tutto ipotetico e non attuale”, che non valuta correttamente i presupposti normativi del beneficio.
Richiamando la propria giurisprudenza (Cass. n. 27945 del 2023 e n. 32398 del 2019), la Corte ha ribadito che la natura perequativo-compensativa dell’assegno discende dal principio costituzionale di solidarietà e mira a compensare, in concreto, lo squilibrio conseguente all’impiego delle proprie energie in seno alla famiglia; il giudizio va espresso attraverso una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, con lo squilibrio come precondizione ineliminabile e con l’onere della prova del sacrificio a carico del richiedente. Le proiezioni ipotetiche — quali il futuro divario pensionistico — potrebbero al più, ove si verifichino, giustificare una revisione, ma non fondare l’attribuzione dell’assegno. La sentenza è stata perciò cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, con assorbimento del ricorso incidentale.
Implicazioni pratiche
Per chi domanda o contesta l’assegno divorzile, l’ordinanza segna un confine netto: lo squilibrio economico va accertato come dato attuale e concreto, non ricavato da proiezioni future come il divario pensionistico. Il sacrificio professionale che giustifica la componente compensativa non può essere affermato genericamente, ma deve essere specificato e provato dal richiedente. La pronuncia distingue con chiarezza i presupposti attributivi dell’assegno dai presupposti di una sua eventuale futura revisione: ciò che vale per la seconda non basta per il primo.
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