Misura cautelare e ruolo di emissario del capo detenuto: motivazione adeguata (Cass. pen. Sez. VI n. 30498 del 10.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di custodia cautelare per associazione a delinquere di stampo mafioso e per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, il controllo di legittimità sulla gravità degli indizi non si spinge a sostituire la propria valutazione a quella del giudice del riesame. La motivazione del tribunale è adeguata quando ricostruisce in modo analitico e globale le emergenze investigative e dà conto del ruolo effettivo dell’indagato, anche quale emissario del capo detenuto, e degli indici dell’affectio societatis. Il ricorso che si limiti a opporre una lettura alternativa del compendio indiziario è inammissibile.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame aveva rigettato l’istanza proposta nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza con cui il G.I.P. aveva applicato la custodia cautelare in carcere per i reati di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata e reati-fine di detenzione a fini di spaccio e tentata estorsione.

All’indagato si contestava la qualità di partecipe di una cellula operante in un territorio della provincia, riconducibile a un soggetto detenuto, nonché la partecipazione al sodalizio dedito allo spaccio. Il ricorrente aveva censurato la motivazione sulla sua adesione ai due vincoli associativi, negando che le intercettazioni e le sentenze acquisite dimostrassero la partecipazione attiva al sodalizio.

La Motivazione della Corte

La Sezione VI ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha ricordato che la gravità del quadro indiziario, già scrutinata in termini di adeguatezza dal giudice del riesame, è congruamente sostenuta dall’apparato motivazionale del provvedimento impugnato.

Il Tribunale del riesame, secondo la Corte, ha proceduto a una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari, dando conto in modo logico delle ragioni che sorreggono la decisione e replicando puntualmente alle obiezioni difensive.

La motivazione ha evidenziato che l’indagato aveva rivestito il ruolo di emissario per conto del capo detenuto, consentendo a quest’ultimo di proseguire le attività del gruppo e di fare cassa. Il riesame ha valorizzato la partecipazione dell’indagato a numerose riunioni del gruppo tenute nell’abitazione del capo, il soccorso del sodalizio nei suoi confronti in occasione di arresti o controlli di polizia e la conoscenza e frequentazione di numerosi sodali.

Quanto al reato associativo in materia di stupefacenti, la Corte ha ritenuto esaurientemente argomentata la sussistenza dell’affectio societatis sulla base delle conversazioni dalle quali emergeva che l’indagato riceveva lo stupefacente dal capo per metterlo in vendita e far confluire i proventi nella cassa comune, della partecipazione alle riunioni operative, del rapporto di soggezione verso il capo e della condotta diretta a proteggere le attività del gruppo, fino a negare di conoscerlo quando veniva fermato dalla polizia giudiziaria.

All’inammissibilità del ricorso sono conseguite la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione delle statuizioni della Corte costituzionale n. 186 del 2000 e delle ragioni di colpa ravvisate, la condanna al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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