Eccezione generica di nullità dell’ordinanza cautelare e onere motivazionale del riesame (Cass. pen. Sez. VI n. 30497 del 10.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, l’eccezione di nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, da parte del Giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall’art. 292 cod. proc. pen., se formulata in modo generico, non obbliga il tribunale del riesame, nel rigettarla, a una motivazione più articolata né a indicare specificamente pagine e passaggi in cui rinvenire la valutazione autonoma. L’eccezione è generica quando manca l’indicazione dei passi dell’ordinanza genetica che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare e delle ragioni per cui l’omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario, tali da condurre a conclusioni diverse. Il ricorso per cassazione che si limiti ad affermare assertivamente la copiatura, senza produrre i brani a confronto, è a sua volta generico. Sul versante del merito cautelare, la valutazione analitica e globale degli indizi e delle esigenze cautelari è sindacabile solo nei limiti della congruità e della logicità della motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente è indagato per associazione a delinquere di stampo mafioso e per concorso in tentata estorsione aggravata: gli si contesta la qualità di partecipe di una cellula territoriale del sodalizio, con permanenza all’attualità, e di essere stato esecutore materiale di atti idonei diretti a costringere con minaccia il titolare di una rivendita d’auto a cedere gratuitamente un’autovettura.

Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari ha applicato la custodia cautelare in carcere. Il Tribunale del riesame di Bari, con ordinanza del 7 novembre 2024, ha rigettato l’istanza di riesame. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo la nullità dell’ordinanza genetica per omessa autonoma valutazione e il vizio di motivazione sulla sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato: nel riprodurre la motivazione del Tribunale, il ricorrente ha omesso l’incipit in cui il giudice del riesame rileva che la difesa aveva svolto una censura generale, senza confrontarsi con le singole parti dell’ordinanza dedicate alla posizione dell’indagato.

Il Collegio ribadisce il principio già affermato da Sez. 2 n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001-01: quando la nullità per omessa autonoma valutazione è solo genericamente eccepita, il tribunale non deve indicare in modo specifico le pagine e i passaggi in cui è dato rinvenire la valutazione autonoma. Una diversa lettura porrebbe a carico del giudice un onere motivazionale eccessivamente gravoso e ingiustificato. Il ricorso, del resto, avrebbe dovuto produrre la parte della richiesta cautelare e quella dell’ordinanza che la avrebbe ricopiata, mentre si è limitato ad affermarlo in modo assertivo.

Nel merito, la Corte richiama la pagina dell’ordinanza genetica dedicata ai gravi indizi di colpevolezza, che si integra con quella impugnata: le dichiarazioni del collaboratore di giustizia e il loro riscontro in numerose intercettazioni, la vicinanza costante del ricorrente al referente del gruppo, l’accesso alla sua abitazione durante la detenzione domiciliare, l’impegno nel garantirne il mantenimento e nel pagare le spese legali di un sodale. Da tali conversazioni emerge un costante richiamo alla fedeltà al clan e il reclamo per il disinteresse degli altri sodali.

Sulle esigenze cautelari, i giudici della cautela hanno valorizzato il grado di compenetrazione nel tessuto associativo e la solidità del vincolo, ritenendone l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, anche in relazione alla disponibilità del ricorrente nelle attività di detenzione e spaccio di stupefacenti e nell’attività estorsiva.

Il secondo motivo è inammissibile perché aspecifico: l’ordinanza impugnata ha proceduto a una valutazione analitica e globale degli indizi, replicando alle obiezioni difensive e chiarendo che l’errore di un collaboratore sull’attribuzione del sequestro dell’arsenale non incide sulla convergenza delle dichiarazioni. Quanto all’identificazione, l’ordinanza richiama l’intercettazione in cui il referente del gruppo ordina al figlio di contattare un soggetto mediante il profilo di una donna che è la moglie del ricorrente. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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