Misura interdittiva e ricorso generico: inammissibilità e condanna (Cass. pen. Sez. II n. 4441 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che ha applicato o confermato una misura cautelare interdittiva quando il ricorrente non si confronti con la motivazione del provvedimento impugnato e non esamini né contesti i singoli elementi indiziari valorizzati dal giudice di merito, limitandosi ad affermare assertivamente l’inconsistenza del quadro indiziario. Le censure fondate su considerazioni personali prive di riscontro concreto non assolvono all’onere di deduzione richiesto. La declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di un significativo grado di negligenza per avere formulato una impugnazione inammissibile, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di uno studio di commercialista, impugna l’ordinanza con cui il Tribunale di Roma, sezione riesame misure cautelari, ha rigettato l’appello proposto contro il provvedimento del g.i.p. che aveva disposto nei suoi confronti la misura interdittiva del divieto di esercitare la professione per la durata di dodici mesi. Il quadro indiziario concerne reati tributari, con contestata partecipazione a un sodalizio dedito a plurime e continuate frodi fiscali, e l’esigenza cautelare è ravvisata nel pericolo di recidiva.

Il ricorrente deduce vizi di motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e alle ritenute esigenze cautelari, ridimensionando il proprio ruolo. Il sostituto Procuratore generale conclude per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva in via preliminare che la misura è stata emessa in presenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati provvisoriamente ascritti — partecipazione al reato associativo e concorso nei residui reati di natura tributaria —, protrattisi per più anni e tuttora in corso. Nel contesto, il ricorrente, titolare dello studio, figura come domiciliatario di numerose sedi legali di società riconducibili ai promotori e ai gestori del sodalizio, nonché incaricato di tenere la contabilità di molte di esse.

La consapevolezza della partecipazione alle attività illecite è stata desunta da una nutrita serie di conversazioni ritualmente intercettate, interpretate dai giudici di merito in modo incensurabile in sede di legittimità, in difetto di travisamento della prova — che neppure il ricorrente deduce. È stata inoltre confermata l’esigenza cautelare del pericolo di recidiva, valorizzando quanto accertato dalla Guardia di Finanza nelle informative del 23.01.2024 e del 25.01.2024, che attestavano il protrarsi delle condotte oggetto dell’imputazione provvisoria.

Il ricorso, osserva la Corte, non si confronta specificamente con la motivazione dell’ordinanza impugnata: non esamina né contesta la valenza dei singoli elementi desunti dalle captazioni — delle quali non cita e non contesta neppure una — e si limita a lamentare in modo assertivo la pretesa inconsistenza del quadro indiziario, ridimensionando il proprio ruolo sulla base di considerazioni personali prive del benché minimo riscontro concreto. Nemmeno le doglianze sulla prognosi del pericolo di recidiva e sulla scelta della mera misura interdittiva — definite ultronee le censure relative a esigenze ulteriori non valorizzate — superano il vaglio di specificità.

La inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte ravvisa inoltre un significativo grado di negligenza, imputabile al ricorrente per avere formulato una impugnazione inammissibile per le ragioni indicate, e applica la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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