Estorsione e non esercizio arbitrario per pretesa su beni distratti dal fallimento (Cass. pen. Sez. VI n. 6177 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei casi in cui la sentenza di appello sia stata annullata per vizio di motivazione, e non con enunciazione di un principio di diritto ai sensi dell’art. 173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., il giudice del rinvio non viola l’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. ove pervenga nuovamente all’affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo diverso e in parte arricchito, con l’unico limite negativo di non ripetere la motivazione già censurata. In tema di confini tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la qualificazione del fatto dipende dall’accertamento che la pretesa avanzata con minaccia sia o meno ragionevolmente tutelabile: ove il giudice di merito accerti, con motivazione esente da travisamenti e da illogicità manifesta, che la pretesa di pagamento aveva ad oggetto l’uso di beni distratti dalla massa fallimentare, la richiesta è indebita e integra il delitto di cui all’art. 629 cod. pen. Il concorrente risponde a titolo di art. 110 cod. pen. anche quando non persegua un proprio autonomo interesse, purché sia consapevole dell’illeceità della pretesa.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal fallimento di una società attiva nella panificazione e dai rapporti tra il suo titolare, la persona offesa e un terzo intervenuto in un secondo momento. Dopo l’estate del 2014, il ricorrente, già titolare dell’azienda fallita, e un suo collaboratore avrebbero avanzato, con modalità minatorie, richieste di danaro alla persona offesa per l’utilizzo di macchinari impiegati nell’attività produttiva, ottenendo un acconto.
Il Tribunale aveva qualificato i fatti come concorso in estorsione consumata pluri-aggravata; la prima sentenza di appello era stata annullata con rinvio dalla Cassazione per motivazione apparente sui temi della titolarità dei beni e della pretesa creditoria. La Corte di appello di Torino, in sede di rinvio, ha confermato la responsabilità per estorsione, escludendo alcune aggravanti e rideterminando il trattamento sanzionatorio. I due condannati hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la dedotta violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Rileva che la sentenza rescindente non aveva enunciato un principio di diritto, ma accertato un vizio di motivazione. Ne deriva un vincolo solo negativo: il divieto di riprodurre la motivazione censurata. Il giudice del rinvio, quindi, può pervenire alla medesima affermazione di responsabilità con argomentazione diversa e più articolata.
Quanto al denunciato travisamento della prova, la Corte richiama il perimetro del sindacato di legittimità, circoscritto alla verifica della trasposizione del dato probatorio, senza rilettura nel merito. Verifica quindi se la Corte di appello avesse davvero trascurato gli elementi indicativi di una pretesa legittima, a partire dalla proprietà dei macchinari e dai crediti di lavoro.
La risposta è negativa. La Corte di appello ha correlato le richieste minatorie all’uso dei macchinari, escludendo che fossero funzionali alla soddisfazione delle pretese giuslavoristiche. Ha poi escluso che i beni fossero di proprietà personale del ricorrente, valorizzando il patteggiamento della persona offesa per ricettazione, le ammissioni degli imputati, l’inaffidabilità della contabilità e la destinazione stabile dei beni all’attività della società fallita. Sulle conversazioni richiamate dai ricorrenti, la Corte attribuisce rilievo al significante, non smentito, e non al significato, riservato al merito.
Analogamente, la transazione con la curatela non integra riconoscimento di proprietà, ma reciproca rinuncia a pretese; la e-mail del curatore riguardava beni diversi dai macchinari contestati. Nel merito del concorso, l’apporto causale del secondo ricorrente è rilevante ex art. 110 cod. pen., essendo emersa la sua consapevolezza del carattere illecito della pretesa, ricavata dalle conversazioni sui contratti simulati.
Infine, la Corte rigetta i motivi sul trattamento sanzionatorio: il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti è sindacabile solo se incongruamente motivato, e lo scostamento dalla pena minima risulta marginale e giustificato dai parametri dell’art. 133 cod. pen., richiamati per relationem.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 629 c.p. – Estorsione
- Art. 173 c.p.p. – Termini a pena di decadenza. Abbreviazione
- Art. 627 c.p.p. – Giudizio di rinvio dopo annullamento