Patrocinio a spese dello Stato omissione variazioni reddituali è reato di pericolo (Cass. pen. Sez. IV n. 30834 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di cui all’art. 95 del d.P.R. n. 115/2002 è reato di pura condotta e di pericolo, posto a presidio del dovere di lealtà verso le istituzioni e della veridicità degli atti dichiarativi. La sua integrazione non postula né il concreto superamento della soglia reddituale di mantenimento del beneficio, né la finalità di indebito profitto, essendo sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevole e volontaria inosservanza dell’impegno comunicativo assunto con l’ammissione. L’omessa comunicazione delle variazioni reddituali prevista dall’art. 79, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 115/2002 integra un titolo autonomo rispetto alla falsità genetica, non assorbito in essa; la sua consumazione coincide con lo spirare del termine per l’adempimento, trattandosi di illecito istantaneo con effetti perduranti. La declaratoria di prescrizione del falso iniziale non incide sulla configurabilità della fattispecie successiva, né sull’aggravante dell’ottenimento o mantenimento dell’ammissione.
Il Fatto
Una donna, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del 15 dicembre 2014, veniva tratta a giudizio per non aver comunicato, nei termini di legge, le variazioni rilevanti del reddito del proprio nucleo familiare per le annualità 2014-2017, tali da determinare la revoca del beneficio. Il giudice di primo grado dichiarava l’estinzione per prescrizione del reato di falsa dichiarazione iniziale. La Corte d’appello di Reggio Calabria, in parziale riforma, dichiarava prescritte le omissioni del 2015 e del 2016 e rideterminava la pena per le restanti, confermando la responsabilità.
Contro la sentenza di appello la condannata proponeva ricorso per cassazione articolando cinque motivi: nozione di variazione rilevante e difetto di offensività; vizio di motivazione sull’elemento soggettivo; efficacia della prescrizione del reato presupposto sul delitto successivo; illegittimità dell’aggravante; omessa pronuncia sulle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato in tutte le sue articolazioni. Il primo motivo muove dalla premessa che le false od omesse indicazioni assumano rilievo penale solo se funzionali a un beneficio non spettante o spettante in misura superiore, invocando le Sezioni Unite n. 49686 del 2023. La Corte rileva il duplice vizio dell’opzione esegetica: quel precedente attiene al delitto in materia di reddito di cittadinanza, fattispecie connotata dal dolo specifico, e le stesse Sezioni Unite hanno escluso ogni parallelismo con l’art. 95 d.P.R. n. 115/2002 per ragioni strutturali e funzionali.
Il delitto in esame è strutturato quale reato di pura condotta e di pericolo, sicché l’argomento del difetto di offensività perde consistenza: la punibilità si rapporta alla veridicità in astratto degli atti dichiarativi e all’attività del giudice preposto alla verifica del diritto al beneficio. L’art. 95 colpisce non solo le falsità e le omissioni nella dichiarazione sostitutiva allegata alla richiesta, ma anche quelle nelle comunicazioni previste dall’art. 79, comma 1, lett. d), che contempla espressamente l’impegno a comunicare le variazioni fino alla definizione del processo.
Nel caso concreto il superamento della soglia si manifesta in misura tanto cospicua da rendere le variazioni rilevanti anche secondo la nozione restrittiva invocata dalla difesa. Il riferimento ad attestazioni di diverso tenore dell’Agenzia delle entrate è giudicato inammissibile per difetto di autosufficienza, non risultando devoluto con i motivi di appello.
Quanto all’elemento soggettivo, il dolo generico non può essere considerato in re ipsa, ma la sentenza impugnata lo ha fondato su dati obiettivi: l’espressa informazione resa all’imputata al momento dell’ammissione sugli obblighi di comunicazione e sulle relative conseguenze, posta in relazione con l’entità del divario reddituale per ciascuna annualità. Il dato della pregressa, formale avvertenza vale a fondare il dolo senza automatismi.
La Corte respinge poi la tesi del nesso di pregiudizialità necessaria tra i due reati: la falsità iniziale e le successive omissioni integrano violazioni distinte, non potendo le seconde considerarsi assorbite nella prima. Ciascuna omissione costituisce reato istantaneo che si perfeziona con il decorso del termine, atteggiandosi quale illecito con effetti perduranti. La prescrizione estingue la pretesa punitiva per un fatto storico determinato, senza incidere sulla materialità di una condotta ulteriore e cronologicamente distinta.
L’aggravante dell’ottenimento o mantenimento dell’ammissione condivide la medesima sorte: il tenore letterale della disposizione consente di ritenere che l’aggravamento consegua all’ottenimento o al mantenimento quale effetto del fatto, e nella vicenda è dalla persistente inosservanza dell’impegno che è derivato il mantenimento del beneficio sino al 2019. L’ultima censura è dichiarata inammissibile per aspecificità: il solo stato di incensuratezza non impone la concessione delle attenuanti generiche, e la dedotta natura colposa si risolve in una qualificazione alternativa non misurata con la ratio decidendi. Ne consegue la condanna al pagamento delle spese e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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